Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47636 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Raddusa il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Caltagirone, emessa il 20 aprile 2017, ha condannato il ricorrente per i reati di violenza privata – come diversamente qualificato il fatto di cui al capo A rispetto alla originaria contestazione di tent estorsione – e danneggiamento di cose esistenti in pubblici uffici.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione non avendo la Corte provveduto alla notifica all’imputato e al suo difensore di fiducia della sentenza impugnata, stante la diversa qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A, con compronnissione RAGIONE_SOCIALE prerogative difensive;
violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al reato di danneggiamento di cui al capo B;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente trattandosi di reato impossibile;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 610 cod.pen., non avendo il ricorrente costretto la persona offesa a tollerare alcunché, stante la mai compromessa libertà della vittima di uscire dalla stanza dove il ricorrente aveva agito;
violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, il potere della Corte di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, è stato esercitato nel rispetto dell’art. 521 cod. proc. pen., che non prevede alcuna notifica della sentenza dovuta all’esercizio di tale potere e che non ha violato alcuna prerogativa difensiva, al contrario accogliendo il secondo motivo proposto con l’atto di appello. D’altra parte, l’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato regolarmente la sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso si formulano censure non consentite in quanto non dedotte con l’atto di appello nonostante il riferimento a elementi di fatto non valutabili in questa sede per quanto inerente al reato di danneggiamento di cui al capo B.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto la censura che attiene alla configurazione del reato impossibile è calibrata sulla originaria formulazione della condotta in termini di tentata estorsione e non di violenza privata come qualificato il fatto dalla Corte territoriale.
Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello, esercitando i suoi poteri di giudice di merito attraverso il richiamo a dati di fa non rivedibili in questa sede, ha ritenuto che la persona offesa aveva tollerato il comportamento del ricorrente in quanto permeato da minacce alla sua persona e dal danneggiamento di cose presenti presso l’ufficio del Comune di Raddusa.
Nel che, vi è la prova della consumazione del reato di violenza privata, del quale anche il ricorrente, contraddicendosi, aveva invocato la configurazione con il secondo motivo di appello accolto dalla Corte territoriale.
5. Il quinto motivo è generico poiché il ricorrente non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, che ha determinato la pena tenendo in considerazione la particolare veemenza ed aggressività fisica e verbale manifestata dall’imputato nella commissione del fatto, così richiamando uno dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen..
Dovendosi rammentare che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.10.2023.