Violenza privata e lesioni: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La violenza privata e le lesioni personali rappresentano fattispecie di reato che spesso scaturiscono da conflitti interpersonali acuti. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato a sei mesi di reclusione per aver commesso tali reati, confermando la linea rigorosa dei giudici di merito.
Il cuore della vicenda riguarda l’impossibilità di trasformare il ricorso per Cassazione in un terzo grado di merito. Molti ricorrenti, infatti, tentano di sottoporre nuovamente al giudice l’analisi delle prove o l’attendibilità dei testimoni, ignorando che la funzione della Suprema Corte è esclusivamente quella di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione.
Il tentativo di giustificazione tramite lo ius excludendi alios
Uno degli aspetti più interessanti della difesa riguardava l’invocazione dello ius excludendi alios. L’imputato sosteneva che la sua condotta fosse giustificata dal diritto di escludere terzi dalla propria sfera privata. Tuttavia, tale diritto non può mai tradursi in atti di violenza privata o lesioni personali. La legge non permette l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni attraverso la forza fisica o la coercizione della volontà altrui.
La Corte ha ribadito che la qualificazione giuridica del fatto operata nei gradi precedenti era corretta. Quando la condotta integra gli estremi della violenza, il richiamo a diritti di proprietà o di esclusione non può operare come scriminante, specialmente se l’azione sfocia in lesioni fisiche aggravate.
L’inammissibilità per genericità dei motivi
Un altro punto cruciale trattato nell’ordinanza riguarda il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Il ricorrente aveva contestato il diniego di tale beneficio, ma lo aveva fatto in modo generico, limitandosi a ripetere istanze già respinte in appello senza fornire nuovi elementi a supporto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza di motivi specifici renda il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione non può integrare le lacune difensive del ricorrente, né può rivalutare discrezionalmente benefici che richiedono una specifica allegazione di fatti e circostanze meritevoli.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I primi tre motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché richiedevano una rivisitazione del fatto, operazione preclusa alla Cassazione. La valutazione sull’attendibilità della persona offesa spetta esclusivamente ai giudici di merito, purché la loro motivazione sia logica e coerente. Il quarto motivo è stato respinto per la sua natura meramente reiterativa e generica, non avendo il ricorrente specificato le ragioni per cui il beneficio della non menzione avrebbe dovuto essere concesso.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza impugnata è stata confermata integralmente. Il ricorrente è stato condannato non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di strutturare i ricorsi su vizi di legge reali e non su semplici divergenze interpretative riguardo alla ricostruzione dei fatti avvenuta nei precedenti gradi di giudizio.
Si può contestare la credibilità di un testimone in Cassazione?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità.
Il diritto di proprietà giustifica la violenza privata?
No, lo ius excludendi alios non autorizza l’uso della forza o della violenza per allontanare terzi, configurando in tali casi i reati di violenza privata e lesioni.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e solitamente una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 976 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 976 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di violenza privata e lesioni personali PI uriaggravate;
Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, i quali lamentano il vizio di motivazione in riferimento all’attendibilità della persona offesa, nonché il terzo, il quale deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto (invocando lo ius excludendi alios), propongono una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;
Considerato che il quarto motivo, che contesta il diniego del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p., è meramente reiterativo di una richiesta già dichiarata inammissibile, per genericità, in sede di appello, data l’assenza di motivi a sostegno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022