Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7784 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7784 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati riconosciuti penalmente responsabili per il delitto di violenza privata in concorso tra loro;
Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile perché generico tanto che non si comprende neppure agevolmente l’oggetto della censura, a metà tra la contestazione dell’illegittimità del riconoscimento della recidiva e la critica alla misura degli aumenti per la continuazione e al trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che si compone di due motivi, è inammissibile amch’esso.
Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 610 c.p. non riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 393 c.p., é fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01).
Il secondo motivo, che denunzia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che si compone di tre motivi, è inammissibile nei primi due argomenti di censura, analoghi in tutto a quelli di COGNOME NOME, per i quali, valgono, dunque, le medesime considerazioni già espresse al punto precedente;
il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, indica elementi generali di insussistenza dell’aggravante. Senza contare che il motivo d’appello era anch’esso afflitto da genericità, che si riverbera sull’ammissibilità delle ragioni formulate in cassazione.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.