Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48491 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48491 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA/196:3
COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore della parte civile costituita, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe era riformata la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti dei ricorrenti, i quali venivano assolti per i fat ascritti al capo a) in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato nonché dai fatti relativi al capo b) perché non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono separai:i ricorsi, di analogo tenore, a mezzo del comune difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, di seguito riportati entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. at proc. pen.
2.1. Gli imputati deducono, con il primo motivo, ai :3ensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione degli artt. 192 e ss. dello stesso codice in relazione agli artt. 530-533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la loro responsabilità penale sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni di testi inattendibili e, in particolare, della medesima persona offesa, pur incorsa in contraddizioni, e del padre della stessa che, nonostante l’età avanzata e l’ora serale, avrebbe riconosciuto la persona di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti Ilamentano l’omesso riconoscimento della scriminante per aver agito a fronte dell’illiceità del fatto altrui.
Evidenziano, a riguardo, che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilievo alla circostanza che il reato di violenza privata viene meno se le relative condotte sono poste in essere per eliminare un atto antigiuridico, come doveva ritenersi quello posto in essere dalla persona offesa, di appropriarsi dei frutti cadenti dai loro alberi ponendo una rete sotto gli stessi.
2.3. I ricorrenti denunciano, infine, omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sull’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data antecedente a quella della pronuncia di primo grado.
Sottolineano, segnatamente, in proposito, che il termine di sospensione del periodo di prescrizione di 64 giorni per la prima fase del c.d. periodo emergenziale da Covid-19 avrebbe potuto trovare applicazione solo nel differente caso in cui nel periodo dal 9 marzo all’H maggio 2020 fosse stata fissata udienza o previsto il decorso di un termine processuale.
Soggiungono, inoltre, che neppure può ritenersi sospesa la prescrizione del corso della prescrizione per un rinvio in ragione dell’astensione dell’ordine
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forense nella data del 30 marzo 2021 in quanto, come risultante dal verbale, il dibattimento non avrebbe potuto comunque essere celebrato per assenza di testimoni.
Assumono che, del resto, anche a non voler considerare detti rilievi, il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso in data antecedente a quella della pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile poiché, mediante lo stesso, gli imputati pretendono, a fronte di un analogo apprezzamento della portata istruttoria delle dichiarazioni dei testi esaminati nel corso del dibattimento da parte di entrambe le decisioni di merito, una rivalutazione delle stesse che, a fronte di una congrua motivazione da parte della Corte territoriale alle sovrapponibili censure già formulate con l’atto di appello, si sottrae al sindacato di legittimità.
La pronuncia impugnata, per un verso, infatti, ha considerato, con un ragionamento non manifestamente illogico’ attendibili le dichiarazioni della persona offesa, ritenendo che a prescindere da chi tra i ricorrenti lo avesse in concreto minacciato (circostanza sulla quale la vittima si era contraddetta) ciò non aveva una concreta rilevanza stante l’evidente intento di entrambi gli imputati di porre in essere le condotte in questione.
Si sottrae parimenti al controllo di questa Corte, in quanto non irragionevolmente motivata, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del padre della persona offesa poiché la decisione oggetto dei ricorsi ha evidenziato, oltre alla puntualità del racconto del medesimo, che quest’ultimo era in grado di riconoscere il ricorrente, nonostante l’ora tarda, in quanto le sembianze fisiche dello stesso gli erano ben note, trattandosi di suo nipote.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
In sostanza con la relativa censura si assume che, erroneamente, la Corte d’appello non abbia ritenuto la condotta degli imputati “scriminata” poiché avrebbero esercitato il loro diritto di non far apporre alla persona offesa la rete sotto i propri alberi, onde evitare che si appropriasse dei frutti che sarebbero caduti dalla stessa.
Orbene, nella fattispecie per cui è processo non può certo ritenersi scriminata la condotta posta in essere dai ricorrenti – che si è concretizzata nella minaccia di conseguenze dannose ove fosse stata apposta la rete sotto gli alberi dei ricorrenti e, quando ciò è avvenuto, nel bruciare detta rete – per una sorta di
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“legittima difesa”, né riqualificare la medesima in termini di esercizio arbitrari delle proprie ragioni.
Come è stato infatti più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità a quest’ultimo fine la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico sicché ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato ed è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610 cod. pen. (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 7468 d 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258985 – 01; Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, COGNOME e altro, Rv. 235765 – 01).
L’ultimo motivo dei ricorsi è, parimenti, manifestamente infondato.
3.1. Occorre evidenziare, sotto un primo profilo, che non è fondata la deduzione con la quale i ricorrenti lamentano che è stata considerata la sospensione di n. 64 giorni per il primo periodo dell’emergenza da Covid-19, in quanto ciò è avvenuto correttamente, poiché dall’esame dei verbali del giudizio di primo grado, risulta che in quel lasso temporale, ossia nella data del 16 marzo 2020, era stata fissata udienza della quale è stato disposto rinvio.
3.2. Parimenti, è priva di fondamento la censura laddove assume che non avrebbe dovuto essere considerato, quale sospensione del termine di prescrizione, l’ulteriore periodo di n. 259 giorni, poiché, se è vero che l’udienza del 30 marzo 2021 è stata rinviata per l’astensione proclamata dagli avvocati, andrebbe parimenti considerato che i testi che dovevano essere esaminati non erano comparsi.
Invero è stato ripetutamente chiarito che la sospensione del corso della prescrizione per l’adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell’istruttoria, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni, atteso che l’astensione del difensore determina l’arresto dell’udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l’assenza dei testimoni, disponendone, all’evenienza, l’accompagnamento coattivo (ex aliis, Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280564 01; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275834 – 01). Nella specie, di tale principio è stata fatta corretta applicazione, atteso che dal verbale neppure risulta la dedotta assenza dei testi ma solo il rinvio per l’adesione dei difensori all’astensione.
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3.3. Infine, sotto un distinto profilo, va rilevato che, nel computare i termine di prescrizione, la difesa dei ricorrenti trascura di considerare gli ulterior n. 322 di sospensione per astensione degli avvocati nel periodo ricompreso dal 24 marzo 2017 al 9 febbraio 2018, nonché il rinvio su richiesta della difesa dell’udienza del 14 dicembre 2021 che ha comportato un’ulteriore sospensione di n. 280 giorni sino alla successiva udienza.
3.4. Ne deriva che il reato si prescriverà solo nella data del 25 ottobre 2023.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Non possono riconoscersi alla parte civile le spese di rappresentanza di difesa sostenute in questo giudizio di legittimità poiché la stessa si è limitata a chiedere l’inammissibilità o il rigetto del ricorso senza confutare in maniera argomentata le motivazioni sottese allo stesso e, dunque, non ha fornito alcun contributo concreto per la decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione).
P.Q.MI.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 Il Consigliere COGNOME