Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10664 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10664 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 maggio 2022 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per tentata estorsione e violenza privata, assolvendo gli imputati dal primo degli addebiti ed escludendo, quanto al secondo, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (ma non quella delle più persone riunite), con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.
La contestazione originaria vedeva COGNOME e COGNOME imputati per avere tentato, con metodo mafioso, di estorcere denaro a NOME COGNOME, titolare del caseificio “RAGIONE_SOCIALE“, facendogli veicolare messaggi minatori da
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dipendenti e clienti. Il Tribunale di Salerno li aveva condannati per il reato di tentata estorsione, in esso assorbito quello di violenza privata. La Corte di appello ha ritenuto non provata la matrice estorsiva della condotta ed ha attribuito rilevanza penale ex art. 610 cod. pen. solo alla condotta di guida di COGNOME, istigato da COGNOME, allorché aveva bloccato la marcia del veicolo condotto da NOME COGNOME (dipendente del caseificio), escludendo, tuttavia, il metodo mafioso (ma non la circostanza aggravante delle più persone riunite).
Contro la decisione della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione il solo imputato NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le proprie doglianze a due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova quanto alla ricostruzione della condotta dell’imputato. Sostiene il ricorrente che l’autista del camion cui avrebbe ostacolato la marcia costringendolo a fermarsi, NOME COGNOME, aveva affermato una cosa diversa, vale a dire che il conducente dell’autovettura non gli aveva chiuso il passaggio, ma che gli aveva solo fatto capire che doveva fermarsi, tanto da avere pensato che si trattasse di qualcuno che voleva chiedere un’informazione. Non vi sarebbero, quindi, né gli elementi oggettivi né quelli soggettivi per l’integrazione della fattispecie.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in quanto egli aveva fornito un contributo minimo, consistito nel guidare l’autovettura su cui viaggiava COGNOME – di cui ignorava le intenzioni, così come ignorava gli eventi pregressi -, aveva solo obbedito all’ordine di COGNOME di fermarsi e non era sceso dall’auto.
AVV_NOTAIO per il ricorrente ha presentato un motivo aggiunto di ricorso in cui ha chiesto di prendere atto della mancanza di querela, querela oggi necessaria alla luce della riforma Cartabia, sospendendo il procedimento nell’attesa dell’eventuale presentazione della medesima.
Nella parte del motivo dedicata alle richieste finali, è aggiunta anche la dizione «applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avendo riportato il COGNOME la condanna ad un anno di reclusione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso – con cui la parte lamenta un travisamento della prova quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME – il Collegio ritiene che il vizio non sia stato correttamente denunziato.
Il travisamento della prova, in particolare, consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi – come quello sub iudice contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
A ciò va aggiunto, ad ulteriore riprova della manifesta infondatezza della doglianza, che la lettura dello stralcio del verbale della deposizione del COGNOME pur non allegato nella sua interezza al ricorso – non depone nel senso sostenuto dal ricorrente, in quanto dà atto di una ricostruzione in linea con quella della Corte di merito, descrivendo una manovra di guida che aveva comunque forzatamente ostacolato, sia pure non sbarrandogli la strada, la marcia del veicolo condotto.
Il secondo motivo di ricorso – che lamenta il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – è manifestamente infondato laddove la motivazione della Corte di merito sul punto è logica e corretta in diritto, avendo valorizzato il ruolo essenziale, ancorché subordinato a quello di COGNOME, dell’imputato, che era il conducente dell’autovettura che effettuò la manovra tesa a bloccare il veicolo condotto dal COGNOME. Ne consegue che non vi erano affatto i presupposti per la concessione dell’invocata attenuante giacché, come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell’iter criminoso, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P.,
Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201).
Quanto al motivo aggiunto presentato dall’AVV_NOTAIO, a volerne trascurare l’intempestività (siccome non presentato entro il termine di quindici giorni anteriori all’udienza odierna) ed a prescindere dagli effetti che l’inammissibilità del ricorso principale dispiega su quello aggiunto ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., esso – quando agita il tema della querela – pone una questione non rilevante per le sorti dell’odierna regiudicanda, giacché:
non si avvede che la violenza privata è aggravata dall’essere stata commessa in più persone riunite ed è, quindi, ancora procedibile di ufficio;
l’improcedibilità del reato non prevarrebbe comunque sull’inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell’ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. “giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Riguardo alla dizione – che pure si legge nel motivo aggiunto -«applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avendo riportato il COGNOME la condanna ad un anno di reclusione», va ricordata nuovamente l’intempestività del motivo aggiunto, non mancando di sottolineare tuttavia anche che tale richiesta non può essere avanzata nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (ma solo al Giudice di primo grado o di appello ovvero al Giudice dell’esecuzione);ciò lo si ricava dall’art. 95, comma 1, d.lgs 150 del 2022, che recita: « Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza ».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 23/1/2023.