Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43468 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43468 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell’i dicembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all’art. 610 cod. pen.;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato rispetto del divieto di un nuovo giudizio in ordine alla medesima condotta.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte sul punto aveva, infatti, precisato come la condotta già oggetto di giudizio fosse stata materialmente diversa, anche se consumata nello stesso contesto, di quella qui giudicata.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.