Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1388 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRIENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a SANT’ANGELO LE FRATTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di violenza privata consistito nel costringere i propri inquilini, COGNOME NOME, COGNOME NOME e la loro figlia di pochi mesi, a lasciare l’appartamento di proprietà degli imputati, interrompendo la fornitura del gas e l’erogazione dell’acqua (capo A). Nei confronti di COGNOME NOME è stata confermata la condanna anche per il delitto
di cui all’art. 612 cod. pen. consistito nel profferire, all’indirizzo delle medesime persone offese, la seguente minaccia: “devono andare via da casa mia se no li uccido, se non lasciano casa entro martedì mattina, prima spacco tutto e poi li uccido” (capo B).
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo denunciano vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 610 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi di appello che ponevano in evidenza
le contraddizioni in cui era incorso COGNOME NOME nell’indicare la data dell’avvenuto distacco di gas e acqua e la protrazione dello stesso;
l’assenza di prova circa la riferibilità della condotta agli imputati;
l’effettività della costrizione subita dalle persone offese nel rilascio dell’appartamento.
2.2. Con il secondo motivo eccepiscono l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai carabinieri dall’imputato, in assenza di difensore e degli avvisi ex art. 63 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, inquadrato erroneamente nella fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. invece che in quella prevista dall’art. 392 cod. proc. pen., con richiesta di riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
2.4. Con il quarto motivo rilevano l’omessa motivazione sulle doglianze espresse in sede di gravame circa la prova del reato di minaccia.
La sentenza impugnata sarebbe rimasta silente:
sulla incoerenza del dato temporale indicato dal COGNOME in modo vario;
sul contrasto tra le dichiarazioni del COGNOME circa le minacce profferite in presenza dei carabinieri (“devono andare via di qui o li uccido”) e quanto riportato, invece, nella relazione di servizio dei Carabinieri nella quale non si fa cenno a minacce ed anzi la medesima frase viene riportata in termini diversi, privi di contenuto minatorio: “devono andare via da casa mia … devono andare via da casa mia”.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
Per ragioni di ordine logico va esaminata anzitutto l’eccezione di inutilizzabilità sollevata con il secondo motivo.
La questione è manifestamente infondata.
Le dichiarazioni dell’imputato COGNOME NOME si trovano inserite nella relazione di servizio del 13 aprile 2014.
Detta relazione è stata acquisita al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen..
La difesa non può dedurne l’inutilizzabilità, posto che non si tratta di prova assunta in violazione di divieto di legge ex art. 191 cod. proc. pen., ma di spontanee dichiarazioni rese dall’imputato sul luogo e nella immediatezza del fatto ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Sono fondate, invece, le doglianze di omessa motivazione coltivate con il primo e il terzo motivo che si appuntano sul reato di violenza privata ascritto ad entrambi gli imputati sub capo A).
Sono rimaste senza risposta le specifiche questioni sollevate in sede di gravame circa: la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evento di cui all’art. 610 cod. pen.; la eventuale riqualificazione della condotta nella fattispecie, meno grave, prevista dall’art. 392 cod. pen.
Nessun ausilio si trae dalla sentenza di primo grado che presenta omologa, se non più grave, assenza di motivazione, risolvendosi in meri assunti privi di ragioni a sostegno.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità – autorevolmente espresso (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, in motivazione) e unanimemente seguito (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, NOME, Rv. 272796; n. 35237 del 2008 Rv. 241159, n. 1215 del 2015 Rv. 261743, n. 44548 del 2015 Rv. 264685, n. 47575 del 2016 Rv. 268405; n. 6208 del 2021, Rv. 280507) l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa.
La sentenza impugnata non ha illuminato, con la necessaria attenzione, il nesso di causalità tra condotta degli imputati (violenza o minaccia) ed evento del reato (abbandono dell’appartamento da parte degli inquilini), così da lasciare sfornite di adeguato vaglio le obiezioni poste con l’atto di appello: dalle prove
raccolte sarebbe emerso che le persone offese non hanno lasciato l’abitazione a causa delle azioni degli imputati, ma per altre ragioni (esigenze di lavoro, disponibilità di altro appartamento, pregressi e radicati conflitti con i locatori).
Trattandosi di questione di fatto, rimasta priva di adeguata copertura argomentativa, non può essere risolta dalla Corte di cassazione.
3.2. Inoltre, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni “portati” dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice (Sez. 6, n. 41675 del 08/05/2012, COGNOME Francesco, Rv. 253717 – 01).
Anche su questo profilo la Corte di appello ha omesso di offrire idonea risposta, poiché si è limitata a sostenere, in maniera apodittica e senza spiegazione alcuna, di “non condividere” la derubricazione e, senza ulteriori ragioni, ha poi negato l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 6).
È fondato anche il quarto motivo che involge la sussistenza del reato di cui all’art. 612 cod. pen. ascritto alla sola COGNOME.
In sede di appello la difesa aveva posto in evidenza la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa, che riferiva di espressioni minacciose profferite dall’imputata alla presenza dei Carabinieri e la relazione di servizio stilata dai militari che non conteneva alcun accenno a intimidazioni, anzi trascriveva le parole dell’imputata in termini privi di connotati minacciosi (così in effetti risulta dall relazione dei CC del 13 aprile 2014 allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza).
Il motivo di appello, afferente a un elemento decisivo, è rimasto privo di risposta: la Corte di appello si limita ad affermare che le minacce “trovano la loro prova nel racconto reso da NOME” ma non affrontano né risolvono la questione posta con il gravame.
I rilevati vizi di motivazione comportano che, agli effetti penali, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione.
Invero, tenuto conto di 133 giorni di sospensione (91 giorni dal 10 aprile 2019 al 10 luglio 2019 per rinvio su richiesta del difensore; 42 giorni dal 27 febbraio 2019 al 10 aprile 2019 per rinvio su richiesta del difensore):
il reato di cui al capo A), commesso il 20 aprile 2014, si è prescritto il 2 marzo 2022;
il reato di cui al capo B), commesso il 16 aprile 2014, si è prescritto il 26 febbraio 2022.
Agli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione, e con rinvio agli effetti civili per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 15/12/2022