Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29614 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 31 ottobre 2023 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentata violenza privata aggravata. In particolare, allo COGNOME è stato contestato il delitto di cui agli artt. 110, 112, 81, comma secondo, 56, 610 cod. pen., 7, I. 152 del 1991, conv. con I. 203 del 1991, perché, in un accertato contesto intimidatorio, consistito in minacce rivolte da NOME COGNOME a COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, rispettivamente sorella, nipote e marito della nipote di COGNOME NOME, moglie del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, entrambi questi ultimi già sottoposti a programma speciale di protezione e domiciliati in località segreta, al fine di indurre COGNOME NOME a mettersi in contatto con esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE COGNOME, aveva intercettato nei pressi dell’abitazione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME e NOME aveva inseguiti a bordo di una moto Transalp, sulla quale si trovava il citato COGNOME, una volta che gli stessi, resisi conto delle loro intenzioni, avevano cercato di allontanarsi a bordo del proprio veicolo.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato per il reato contestato nonostante l’assenza di una base probatoria sufficiente per la ricostruzione storica del nucleo fattuale della condotta. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che l’imputato non aveva partecipato ad alcuna azione intimidatoria compiuta mediante contatti telefonici – siffatta attività essendo stata attribuita al solo coimputato COGNOME – né aveva svolto alcuna attività di “fruttuosa ricerca delle tre persone offese” che erano state incontrate in modo fortuito ed inaspettato. In realtà, secondo quanto precisato nell’atto di appello, l’intera vicenda sarebbe stata sorretta da un intento calunniatorio di NOME COGNOME interessata al mantenimento del programma di protezione. L’inattendibilità della persona offesa era confermata dal mancato ritrovamento di alcun bossolo o proiettile nei luoghi nei quali si sarebbe svolto un inseguimento da parte di una autovettura con a bordo soggetti che, allertati dal COGNOME e dallo COGNOME, avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco. La ricostruzione della Corte territoriale secondo cui, essendosi verificato l’episodio in un territorio ad alta densità criminale
caratterizzato da forti omertà, nessuno si sarebbe occupato di avvertire la polizia ed anzi con grande probabilità qualcuno avrebbe potuto provvedere a far scomparire i bossoli, era del tutto congetturale. D’altra parte, la Corte territoriale aveva illogicamente svalutato il fatto che la COGNOME era stata smentita dall’infermiere da lei indicato come colui che l’avrebbe curata il giorno dell’episodio, quando ella si era recata presso una clinica prima di incrociare la moto a bordo della quale si sarebbero trovati l’imputato e il COGNOME, come pure il fatto che la stessa persona offesa aveva dichiarato di non essersi sentita intimorita dal momento che il COGNOME e lo COGNOME erano malviventi di bassa lega. Il ricorrente sottolinea altresì che anche il narrato di NOME COGNOME e di NOME COGNOME – che peraltro aveva assistito alla escursione del COGNOME, in violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. pen. -, che erano in compagnia della COGNOME, era caratterizzato da evidenti contraddizioni e da assenza di linearità che la sentenza impugnata, con motivazione insufficiente, aveva giustificato con il modesto livello culturale dei dichiaranti. Tali lacune, si aggiunge, devono essere considerate tenendo conto che la COGNOME è stata escussa ai sensi dell’articolo 210 del codice di rito, in quanto indagata in procedimento connesso, con la conseguente applicazione delle regole di valutazione della prova dettate dall’articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. Osserva inoltre il ricorrente che l’accusa nei confronti dell’imputato viene espressa in motivazione con modalità congetturali poiché non risulta mai spiegato in che modo lo stesso abbia posto in essere concretamente la condotta contestata idonea ad incidere sulla libertà morale della persona offesa. Al contrario, la condotta ascritta allo COGNOME, per la limitata durata temporale della costrizione e per la indeterminatezza dell’effetto, non avrebbe raggiunto quel requisito minimo di apprezzabilità idoneo a rendere il fatto penalmente rilevante. D’altra parte, la Corte di merito non aveva chiarito per quale ragione l’inseguimento posto in essere dallo COGNOME fosse da collegare alla questione della collaborazione dell’COGNOME, non essendo stato dimostrato che l’imputato fosse a conoscenza delle precedenti telefonate intercorse tra il COGNOME e la COGNOME, né come l’imputato avrebbe potuto aderire all’intenzione del primo, alla luce del carattere occasionale dell’avvistamento delle persone offese. Peraltro, le persone offese non potevano in alcun modo sapere se il presunto cambio di direzione della moto, del tutto casuale, fosse finalizzato alla perpetrazione di una minaccia per il conseguimento di notizie in ordine alla collaborazione dell’COGNOME. Difetterebbe infine l’elemento soggettivo del reato, non essendo l’ultimo atto del processo esecutivo coperto “dall’intenzione di ledere”.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 416-bis.1 cod. pen., ribadendo che l’imputato era assolutamente estraneo alle precedenti telefonate effettuate dal COGNOME e che la Corte territoriale non aveva chiarito per quale ragione l’inseguimento posto in essere dal primo, frutto di un incontro occasionale, fosse da collegare alla questione della collaborazione dell’COGNOME. Peraltro, l’imputato non aveva mai palesato platealmente, ed in alcun ulteriore modo, un’appartenenza all’organizzazione camorristica dei RAGIONE_SOCIALE che esercitava il suo predominio e il suo controllo nella zona. Quanto alle modalità della condotta, rileva il ricorso che l’imputato non aveva posto in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso proprio perché, come ripetutamente riconosciuto dalle persone offese, lo COGNOME e il COGNOME erano dei malviventi di bassa lega.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 15 aprile 2024 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
La Corte territoriale ha dato razionalmente conto degli elementi sui quali riposa l’affermazione di responsabilità dello COGNOME, ricostruendo: a) il contesto intimidatorio precedente, che aveva visto come protagonista il COGNOME e come destinatarie NOME COGNOME e NOME COGNOME e che aveva lo scopo, tra l’altro, di interferire con la scelta collaborativa dell’COGNOME, oggetto di iniziali sospetti poi rilevatisi fondati (e su tale premessa, non si registrano contestazioni specifiche dell’atto di impugnazione); b) il coinvolgimento associativo dello COGNOME nel clan RAGIONE_SOCIALE, oggetto di accertamento incidentale e frutto delle dichiarazioni dell’ispettore COGNOME, relative alle indagini sul clan RAGIONE_SOCIALE, e della condanna in primo grado dello stesso COGNOME per estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 7 d.l. 152 del 1991, coeve ai fatti oggetto del presente processo, per le quali era stato condannato anche l’COGNOME (anche in questo caso, il ricorso non
offre critiche specifiche); c) le convergenti dichiarazioni della COGNOME, della COGNOME e del COGNOME, queste ultime da apprezzare come dati di riscontro al narrato della prima, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; d) l’elemento di saldatura, tra le precedenti intimidazioni operate dal COGNOME e l’episodio del quale si tratta, costituito dalla presenza del primo sulla moto condotta dallo COGNOME (e il COGNOME è stata condannato sia per il delitto del quale si discute sia per il porto di armi connesso).
In tale contesto argomentativo, che non palesa alcuna illogicità, l’episodio del precedente accesso alla struttura sanitaria Villa Betania è stato esattamente reputato, dalla sentenza impugnata, privo di qualunque rilevanza logica ai fini della ricostruzione dei fatti, al pari del mancato rinvenimento dei bossoli, che concerne episodio del quale lo COGNOME non risponde: peraltro, la concreta rilevanza, ai fini dell’attendibilità del narrato dei dichiaranti, dei mancato rinvenimento avrebbe richiesto puntualizzazioni sulla specifica vicenda che non si colgono nell’atto di impugnazione.
Per il resto, i rilievi del ricorso rispetto ad inesattezze o aporie, come pure l’insistenza sulle modalità di audizione della NOME sono di assoluta genericità, come, peraltro, con riferimento a queste ultime, già rilevato dalla Corte territoriale.
Quanto al tema dell’efficacia intimidatoria della condotta, non assume alcun significato il fatto che lo COGNOME e il COGNOME stessero cercando i congiunti dell’COGNOME o, scortili per caso, li abbiano poi inseguiti, poiché a rilevare è quest’ultimo segmento della condotta, la cui rilevanza si apprezza nel precedente contesto, nel quale lo stesso COGNOME era stato protagonista e che aveva rivelato l’interesse del clan, del quale lo COGNOME faceva parte, ad avere notizie dalle persone offese.
Tutto ciò rileva sia sul piano oggettivo, quanto all’idoneità della condotta a coartare la volontà dei destinatari dell’intimidazione, sia sul piano psicologico dell’autore del reato.
Sotto il primo profilo, va aggiunto che la frammentaria riproduzione di brani di deposizioni, espressive, secondo il ricorrente, dell’assenza di qualunque timore si colloca al di fuori dell’area delle critiche ammissibili in sede di legittimità, proprio perché non consente, per le sue modalità di articolazione, di apprezzare alcuna illogicità ricostruttiva.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in
cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Sotto il secondo profilo, ossia quello dell’elemento soggettivo, si rileva che la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logicodeduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 01, con riguardo alla truffa, ma con considerazioni di portata generale).
Il secondo motivo è infondato, dal momento che la ricostruzione dei fatti sopra ricordata ha razionalmente indotto i giudici di merito a ritenere sussistente la finalità agevolatrice del clan, rispetto all’obiettivo di allontanare l’COGNOME dalla scelta collaborativa, e la modalità intimidatrice tipica dell’associazione di tipo mafioso, caratterizzata da un articolato complesso intimidatorio, includente anche la convocazione da parte del reggente del clan, NOME COGNOME.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto: a) in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); b) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/04/2024