Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
1.11 ricorso per cassazione è stato proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Val della Lucania avverso l’ordinanza del 15/7/2024 del Tribunale del Riesame di Salerno, che ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familia nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
1.1.11 Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di les aggravate in danno della consorte NOME – trauma cranico e al collo derivante da un pugno, con prognosi di giorni 7 – ma ha escluso il pericolo di recidiva specif evidenziando che l’episodio sarebbe scaturito da una lite tra i due coniugi, che vivevano mesi come separati in casa; ha osservato che vi era un unico carico pendente per lesioni personali, ritenute di dubbia consumazione, mentre gli altri fatti, riferiti dalla persona
non avevano una precisa collocazione spazio-temporale; che la stessa parte lesa, pur affermando di essere stata minacciata di morte, aveva detto di non temere per la propria incolumità perché l’indagato non sarebbe stato capace di farle del male in presenza dei figl Inoltre, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza del giudice civile nell’ambito del giud separazione che ha assegnato la casa familiare alla consorte dell’indagato, con conseguente suo obbligo di allontanarsene.
1.2. E’ stato articolato un solo motivo di ricorso, con il quale la parte pubblica ha denunc motivazione illogica del provvedimento impugnato, dal momento che l’accadimento oggetto d’interesse sarebbe stato innescato dall’accertata emissione dell’ordinanza del giudice civile assegnazione della casa familiare, evidentemente sgradita all’indagato, mentre proprio l’elevata conflittualità tra i coniugi potrebbe essere concreto motore di altre condotte lesive
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Va, in premessa, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure cautelari, sono individua nell’ambito della specifica previsione normativa contenuta nell’art. 606 cod. proc. pen., con conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un’ordinanza, esso deve assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla ma della motivazione, alla sua contraddittorietà o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391). Il controllo de quo, pertanto, deve essere linnital:o alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice no abbia subito il condizionamento di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovve di un esame incompleto o impreciso degli elementi che devono necessariamente assistere il contenuto di un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale (Sez. 1, n. 6972 de 07/12/1999 – dep. 08/02/2000, 215331; Sez. 1 n. 4491 del 03/07/1996, COGNOME, Rv. 205643).
2.Rimanendo entro i confini di tale pacifico perimetro interpretativo, deve affermarsi ch tessuto motivazionale del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e d’intrinseca contraddittorietà sui quali il motivo di ricorso del pubblico ministero ha, si con enunciati sintetici, colto nel segno.
2.1. Ed invero – ferma la sussistenza del quadro gravemente indiziario cristallizza dall’ordinanza genetica, che il Tribunale del riesame ha ritenuto di condividere in quan
“adeguatamente descrittiva della dinamica dei fatti da cui ricavare i gravi indizi di colpevole a carico dell’indagato” – è stato valutato in modo antitetico il presupposto esigenziale, in considerazione, per un verso, del comportamento anteatto della vittima, che avrebbe abbandonato il tetto coniugale per un periodo significativo in quanto affettivamente legata altro uomo; sulla scorta, per altro verso, della ritenuta ambiguità delle emergenze probator relative al narrato, analogo episodio dell’ottobre 2023, per il quale pende giudi dibattimentale e alla denuncia di eventi pregressi, non precisamente collocati nel tempo; ed infine, sul ridimensionamento della condotta lesiva oggetto del procedimento, da inscriversi i un contesto di radicata conflittualità familiare, in relazione al quale il provvedimento del gi civile, di assegnazione alla persona offesa della casa familiare nell’ambito del contenzioso separazione coniugale in atto, può di per sé ritenersi sufficiente a scongiurare il pericol riproposizione di analoghe condotte da parte del prevenuto, obbligato per ciò solo ad abbandonare il sito domestico.
2.2.0rbene, il collegio osserva in primo luogo che la vicenda in esame si connota per peculiarità, poiché si procede per reati consumati all’interno di “relazioni strette” esioni personali aggravate in ambito intrafamiliare – e la funzione preventiva della misura possied una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità “mirata”, orienta nei confronti di una persona determinata, sicché la concretezza del pericolo e la sua attuali possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nell quale si è manifestata la condotta criminosa (sez. 6, n. 11910 del 09/02/2023, F., Rv 284570); la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che è ininfluente, ai fini d persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a misu cautelare per il reato commesso in danno dei coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente dal momento che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolar riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situaz reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall’art. 51 della Convenzione di Istanbu dell’Il maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un’ottica di priori sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa d stesse (sez.6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542).
2.3. Tale indirizzo esegetico si è delineato, nella giurisprudenza di legittimità, in esito a compiuta riflessione sull’evoluzione normativa interna, e della giurisprudenza della Cort europea, in tema di contrasto alla violenza domestica e alla violenza di genere, in particola contro le donne. Lo snodo fondamentale è rappresentato dai superiori precetti della Convenzione del Consiglio d’Europa sula prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata in Italia con L. giugno 2013 n. 77, alla cui applicazione è stata dedicata una nutrita serie di interv legislativi successivi in materia penale, tra i quali, a titolo esemplificativo e in estrema possono essere citati il D.L. n. 93 del 2013, convertito in L. n. 119 del 2013 – c.d. pacch
sicurezza – la L. n. 69 del 2019 – c.d. Codice Rosso – e la L. 24 novembre 2023 n. 168 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”) che ; tra le altre cose, ha integrato la nozione di “violenza domestica” di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. del 2013, ora descritta in «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenz di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichino all’int della famiglia o del nucleo familiare, tra coniugi o ex coniugi, o tra persone legate attualme o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ha conferito espresso rilievo anche alla c.d. violenza assistita, commessa “in presenza d minorenni” così da coordinarne la definizione con la disciplina del codice penale, con particola riferimento alla previsione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies pen.. E’ stato inserito l’art. 362 bis cod. proc. pen., che obbliga il pubblico ministero, quando si proceda per il delitto di lesioni aggravate in danno del coniuge, ai sensi degli a 582 e 577 n. 1 cod. pen., effettuate le indagini ritenute necessarie, a valutare senza ritard comunque entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro del notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari; la no prevede, per il giudice, un termine stringente di venti giorni dal deposito in cancelleria richiesta di applicazione di misure cautelari del pubblico ministero; l’art. 280 ult. co . cod. proc pen. stabilisce ora che le misure cautelari, quando si proceda per il delitto in esame, posson essere applicate anche al di fuori dei limiti di pena ordinariamente prescritti per gli altri d
2.4.E dunque, a fronte della palese riconducibilità del fatto a “violenza domestica” e “viole assistita” – tali dunque da generare allarme in virtù di una precisa opzione di politica crimi – e delle circostanze illustrate dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza genet Tribunale del riesame ha minimizzato la rilevanza della vicenda con la presunta lievità, a confini dell’innpercettibilità, delle conseguenze lesive provocate con un pugno alla testa, inve come tali nient’affatto insignificanti; ed ha sottolineato, quasi ad ipotizzare una so provocazione, che la persona offesa si era allontanata da casa per un non breve periodo perché invaghitasi di un altro uomo. In tal guisa il provvedimento del giudice del riesame tradisce patologia dell’illogicità manifesta, perché la condotta violenta non può mai trova giustificazione nell’altrui libera determinazione sentimentale e nell’altrui libera sc interrompere il rapporto matrimoniale, o comunque nella riprovevolezza etica dell’altru contegno (sez. 5, n. 22771 del 15/04/2004, COGNOME, n.m.; in tema di esclusione dell circostanza attenuante della provocazione, sez. 1, n. 4373 del 08/11/2019, COGNOME, n.m.; cfr. anche l’art. 42 della Convenzione di Istanbul, che raccomanda di considerare recessive le motivazioni sottostanti alle condotte lesive in pregiudizio delle persone vulnerabili), tant nel caso di specie, ove non pare neppure evocato dall’istante un nesso di causalità psicologica tra l’azione aggressiva e l’eventuale tradimento della vittima.
3.Vale la pena ancora rammentare che, in tema di esigenze cautelari, l’esistenza di un procedimento pendente a carico dell’indagato per reati ai danni della medesima persona offesa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del perico reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (se 51030 del 06/06/2017, COGNOME, Rv.271405; sez. 2, n° 7045 del 12/11/2013, COGNOME, Rv 258786).
3.1.L’ordinanza impugnata, di contro, ha tratto spunto dalla pendenza in esame per formulare un apprezzamento diametralmente opposto e finanche contraddittorio, nella misura in cui ha dato conto della ragionevole veridicità dell’episodio di violenza ivi contestato (“…dalla lettura delle sit rese dai figli della coppia è risultato che, nel corso di una lite in casa motivi l’indagato ha dato una schiaffo alla madre…” ) potenzialmente valorizzabile a sostegno del pericolo di commissione di delitti della stessa specie, tanto più in uno scenario una pluralità di episodi, comunque meritevoli di approfondimento – per poi addentrarsi impropriamente, finendo per sottrarlo al vaglio naturale dell’instaurando contraddittor dibattimentale, nell’analisi del suo rilievo penale. Quanto, poi, alla sottostima della perico dell’indagato – che deriverebbe dalle dichiarazioni della persona offesa a riguardo del compresenza, di efficacia virtualmente deterrente, dei figli minori – l’insegnamento de giurisprudenza, a partire da quella sovranazionale, impone alle autorità statali il dover garantire prioritaria sensibilità alla tutela delle vittime di violenza domestica a prescindere loro tendenza a sdrammatizzare la portata dei singoli accadimenti o a modificare, edulcorandolo, il contenuto delle dichiarazioni (sent. CEDU del 2 marzo 2017, COGNOME contro Italia), nella prospettiva di più ampia e prioritaria adozione di tutte le misure previste a delle vittime di reati di violenza intrafanniliare, o più latamente, di genere (cfr. anch CEDU del 7 aprile 2022, COGNOME contro Italia; sent. CEDU del 10 giugno 2022, COGNOME contro Italia). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.Né può essere ritenuto conducente e risolutivo, per escludere le esigenze cautelari, che i Tribunale civile abbia autorizzato i coniugi a vivere separati ed assegnato alla mogl l’abitazione familiare, dal momento che tra gli argomenti offerti dalla difesa per contrastar legittimità dell’ordinanza che aveva ordinato l’allontanamento del prevenuto dalla casa familiare vi è quello ancorato alle sue necessità di proseguire l’attività di imprenditore e che in uno dei fabbricati accessori all’immobile dispone di un deposito di attrezzature. Ta circostanza non conforta, dunque, la prognosi di un definitivo, spontaneo distacco de ricorrente dall’ambiente domestico, dove è maturata la vicenda d’interesse.
5.Può dunque essere affermato che, alla luce di un compendio normativo di tale univoca pregnanza e in presenza di un quadro gravemente indiziario in relazione alla commissione, da parte della persona sottoposta alle indagini, di uno dei reati che siano manifestazione violenza domestica, ratificato da una misura cautelare personale emessa dal giudice
competente, la revoca o la attenuazione del regime coercitivo da parte del Tribunale del riesame siano possibili soltanto con la declinazione di una motivazione penetrante e persuasiva, che, una volta condivisa la valutazione della ricorrenza dei gravi indizi colpevolezza, non si limiti a neutralizzare, con argomentazioni alternative, il giud sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari sul cui presupposto il provvedimen contenitivo della libertà personale sia stato adottato, ma lo approfondisca in modo scrupoloso, dando conto dell’effettiva insussistenza dei requisiti ad esso sottesi.
6.Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno perché, in piena libertà di giudizio, provveda ad eliminare le lacune della motivazione così evidenziate.
7.La natura dei rapporti tra l’indagato e la persona offesa impone, in caso di diffusione de presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. In caso di diffusione della presente sentenza omettere le generalità e gli altri dati identifi a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 24/09/2024
Il consigliere estensore