Violenza contro steward: la Cassazione conferma la qualifica di pubblico ufficiale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale per la sicurezza negli stadi: la violenza contro steward durante l’esercizio delle loro funzioni costituisce un reato contro un pubblico ufficiale. Questa ordinanza chiarisce la natura giuridica del personale addetto ai controlli, confermando la validità delle condanne anche quando la difesa mette in dubbio la legittimità formale del loro incarico. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le importanti conclusioni della Corte.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un tifoso condannato per aver usato violenza nei confronti di uno steward preposto al controllo dei titoli di accesso e dei documenti di identità all’ingresso di uno stadio. L’imputato aveva spintonato lo steward per costringerlo a omettere i controlli, un gesto che ha dato origine a un procedimento penale per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), in relazione alla normativa speciale sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive.
La condanna, già confermata in appello, è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la questione della violenza contro steward
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Mancanza della qualifica di pubblico ufficiale: La difesa sosteneva che non fosse stata fornita in giudizio la prova che lo steward possedesse tutti i requisiti morali e formali richiesti dalla legge per essere considerato un pubblico ufficiale. Secondo questa tesi, in assenza di tale prova, verrebbe meno il presupposto stesso del reato contestato.
2. Eccessività della pena: Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della corte d’appello insufficiente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e nette.
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato la mancanza di specificità del motivo di ricorso. Ha chiarito che la verifica dei requisiti di uno steward è un compito demandato al Questore, il quale autorizza l’impiego di tale personale solo dopo aver accertato il possesso delle qualità necessarie e la partecipazione a specifici corsi di formazione. Nel caso specifico, lo steward era chiaramente identificabile (indossava una pettorina), aveva seguito il corso di formazione e stava svolgendo le funzioni di controllo per cui era stato incaricato. La violenza subita era finalizzata proprio a impedirgli di svolgere questo compito pubblico. Pertanto, la sua qualifica di pubblico ufficiale, nell’esercizio di quelle funzioni, non poteva essere messa in discussione.
Sul secondo punto, relativo alla sanzione, i giudici hanno ritenuto la decisione della corte d’appello logica e ben motivata. La pena, leggermente superiore al minimo, era stata giustificata dalla gravità dei fatti (considerando il contesto e il numero di tifosi coinvolti) e dalla personalità dell’imputato, già gravato da precedenti penali specifici. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente sia l’entità della pena sia il diniego delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande importanza pratica: lo steward, quando opera nei servizi di controllo all’interno delle manifestazioni sportive, agisce come un pubblico ufficiale. Di conseguenza, qualsiasi atto di violenza o minaccia nei suoi confronti integra un grave reato. La sentenza chiarisce che la legittimità del suo ruolo deriva dall’autorizzazione del Questore e dallo svolgimento effettivo delle funzioni di controllo, rendendo irrilevanti le contestazioni formali sollevate dalla difesa. Per i tifosi, questo significa che il rispetto per gli steward non è solo una questione di civiltà, ma un preciso obbligo di legge, la cui violazione comporta serie conseguenze penali.
Uno steward allo stadio è considerato un pubblico ufficiale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, lo steward che svolge funzioni di controllo dei titoli di accesso e dei documenti, su incarico e previa autorizzazione del Questore, riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante l’esercizio di tali mansioni.
Cosa succede se si usa violenza contro uno steward durante i controlli?
Si commette il reato di violenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. Come nel caso di specie, tale condotta porta a una condanna penale, con conseguente pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Avere precedenti penali può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha confermato che la presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, è un elemento che il giudice può legittimamente valutare, insieme alla gravità del fatto, per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e giustificare una pena superiore al minimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 27/06/1981
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale stata confermata la condanna per il reato di cui all’art.6 quater L.401/1989, in relazione al 336 cod. pen., per aver usato violenza avverso i soggetti preposti ai controlli dei titoli di a allo stadio, deducendo con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine sussistenza della fattispecie in contestazione, posto che non è stata prodotta in giud documentazione da cui emerge che lo steward addetto al controllo dei titoli di accesso e d documenti di identità fosse in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge e quindi a la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuan generiche.
Rilevato che la prima doglianza, volta a contestare la legittimazione ad esercitare le funzi di pubblico ufficiale, difetta dei requisiti di specificità, posto che il giudice a quo, nell e respingere il motivo di appello, ha richiamato il provvedimento del questore, cui è demandat il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 11 TULP, prima che l’a steward venga ammesso alla partecipazione del corso di formazione, che predispone l’elenco aggiornato di coloro che hanno frequentato il corso e che lo incarica allo svolgimento de funzioni, adibendolo ai controlli, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. N in disamina, il ricorrente ha usato violenza contro uno steward, dotato di pettorina e che av frequentato il corso, spintonandolo per costringerlo ad omettere i controlli.
In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice a quo, con motivazion congrua ed esente da vizi logici, ha richiamato la gravità dei fatti, con riguardo al numer tifosi coinvolti, e la personalità dell’imputato, già gravato da precedenti penali anche spe così ritenendo congruo un trattamento sanzionatorio lievemente discostato dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente