Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29475 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di maltrattamenti aggravati (dal 6 giugno 2022 con condotta perdurante) e lesioni aggravate ai danni dei propri genitori – di anni 78 e 71 – e del fratello, rideterminando la pena inflitta in anni tre e mesi tre di reclusione.
La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto di escludere la continuazione interna nel reato di maltrattamenti, così riducendo la pena.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 572, secondo comma, cod. pen. in merito alla commissione di condotte violente da parte dell’imputato alla presenza o in danno dei figli minori del fratello.
Si eccepisce che il Tribunale sul punto Ł incorso in un travisamento della prova, essendo emerso, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dalle informazioni rese da
XXXXXXXXXXXXXXX che i figli minorenni del dichiarante non avevano mai assistito agli
episodi denunciati.
Si lamenta poi la violazione del principio della successione di leggi penali e della irretroattività della legge penale in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen. Sebbene il reato di maltrattamenti sia contestato come commesso dal 6 agosto 2022, con condotta perdurante, nella sentenza impugnata si sostiene che la situazione familiare aveva iniziato a degenerare numerosi anni addietro, addirittura decenni. La mancata collocazione temporale degli episodi a cui avrebbero
Sent. n. sez. 580/2025
UP – 16/04/2025
assistito i minori non consente il controllo sulla possibilità o meno di contestare la circostanza aggravante nell’attuale formulazione, introdotta solo nel 2019.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., per aver commesso il fatto avendo profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età dei genitori e alle precarie condizioni di salute del padre invalido al 100%, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
PerchØ sussista l’aggravante in questione Ł necessario che ricorrano situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima, desunta da elementi concreti e concludenti, vulnerabilità della quale l’agente si sia consapevolmente approfittato. Nel caso in esame, invece, si ritiene sussistente l’aggravante solo ed esclusivamente in ragione dell’età dei genitori del prevenuto definiti, perciò, soggetti fragili, e della invalidità del padre.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate.
La Corte di appello ha negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche esclusivamente in base al tipo di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Il primo motivo non può trovare accoglimento.
2.1.Va, innanzitutto, premesso che la circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, Ł stata abrogata dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 1, comma 1bis ) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11quinquíes dell’art. 61 cod. pen. con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all’art. 572 cod. pen. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (in vigore dal 9 agosto 2019) ha nuovamente introdotto al secondo comma dell’art. 572 cod. pen. la previsione di una circostanza aggravante, non piø comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013. La norma, infatti, prevede l’aumento della pena fino alla metà se il fatto Ł commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Con la medesima legge Ł stato, inoltre, espunto dall’art. 61, n.11quinquies , cod. pen. il riferimento all’art. 572 cod. pen., cosicchØ dall’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, allorchØ la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l’unica circostanza applicabile Ł quella prevista dal secondo comma dell’art. 572.
2.2. Questa Corte, pronunciandosi in relazione all’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11quinquies , cod. pen., ha già affermato che ai fini della sua configurabilità, non Ł necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274924). Si Ł, infatti, distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza si Ł ritenuto sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore. Tale principio Ł stato sostanzialmente ribadito anche in relazione all’aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 572, comma secondo, cod. pen.
(Sez. 6, n. 21998 del 05/05/2023, G., Rv. 285118; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162).
2.3. Una recente pronuncia, discostandosi da tale soluzione, ha, invece, affermato che, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata della c.d. “violenza assistita”, Ł necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli 3 episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, M., Rv. 285479). La Corte Ł pervenuta a tale soluzione sulla base di una interpretazione strutturale della fattispecie aggravata quale reato di pericolo astratto, in quanto fondata sull’elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica, ovvero i maltrattamenti, alla presenza del minore (così discostandosi da altro indirizzo espresso da Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 02 e da Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620 che ha, invece, ritenuto necessaria la verifica della concreta idoneità delle condotte ad incidere sull’equilibrio psicofisico del minore). In particolare, la Corte, affrontando il tema relativo alla soglia minima di condotte rilevante ai fini della configurabilità dei «maltrattamenti assistiti», ha ritenuto necessario, sul piano della offensività in concreto e, dunque, della “tipicità” della condotta, che il minore, qualunque ne sia l’età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità (non dovendo peraltro consistere nell’uso della violenza fisica) e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano compromettere il sano sviluppo psico-fisico.
2.4. Il Collegio ritiene di aderire a tale secondo indirizzo ermeneutico, non potendosi ritenere sufficiente, per le ragioni sopra indicate, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante in esame, che il minore assista ad una sola condotta.
2.5. La Corte d’appello si Ł correttamente conformata al principio di diritto sopra richiamato motivando puntualmente in ordine al fatto che, dalle dichiarazioni del fratello dell’imputato, emergeva, pacificamente che i minori avevano assistito all’inizio di plurime discussioni tra lui e l’imputato e, in alcune circostanze, avevano sentito lo zio urlare e inveire nei suoi confronti, subendo in quei casi uno stato di shock psicologico.
Nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che non Ł stata espressamente indicata la data nella quale i minori avrebbero assistito a tali episodi: il reato risulta, infatti, essersi perfezionato successivamente all’entrata in vigore della l. 69/2019 e la difesa non ha dedotto alcun elemento a sostegno del fatto che gli episodi di violenza assistita si siano verificati in data antecedente.
Il secondo motivo Ł infondato.
3.1.Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02.
La sentenza impugnata si Ł correttamente soffermata, oltre che sulla età avanza di entrambi i genitori, sull’invalidità al 100% del padre dell’imputato, circostanza, questa, dalla quale ha desunto, con motivazione congrua e logica, la particolare situazione di vulnerabilità della vittima. Ciò Ł sufficiente per ritenere integrata la circostanza aggravante in esame.
E’, infine, infondato il terzo e ultimo motivo di gravame, riguardante il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate.
Deve osservarsi che:
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME