Violenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inutile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato per i reati di minaccia, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Questa decisione offre un’importante lezione su come devono essere strutturati i motivi di ricorso e sul perché non è possibile trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un intervento di alcuni agenti impegnati in un servizio di perlustrazione per verificare i danni causati da intense piogge. Durante tale attività, un cittadino non si è limitato a porsi al centro della strada, ma ha attivamente bloccato il veicolo di servizio, minacciato gli operatori, tentato di entrare nell’auto e aggredito fisicamente un militare, causandogli graffi. L’uomo ha inoltre proferito minacce di morte, brandendo due pietre, con l’intento di interrompere il servizio pubblico in corso. Nei gradi di merito, l’imputato era stato ritenuto responsabile di questi gravi comportamenti. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte e la violenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un’analisi preliminare della validità dei motivi presentati. Secondo gli Ermellini, il ricorso era caratterizzato da una genericità e manifesta infondatezza, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato ha tentato di offrire una ‘lettura alternativa del fatto’, sostenendo che la sua intenzione fosse solo quella di chiedere aiuto, una tesi già ritenuta indimostrata nei precedenti giudizi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che i primi tre motivi di ricorso, pur contestando formalmente una violazione di legge, miravano in realtà a una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La ricostruzione della Corte d’Appello era stata chiara e logica: la condotta dell’imputato era inequivocabilmente finalizzata a ostacolare e interrompere un pubblico servizio.
Anche la richiesta di riqualificare il reato è stata respinta, in quanto basata su una tesi difensiva (la richiesta di aiuto) rimasta priva di riscontro probatorio. Infine, la Corte ha giudicato inammissibili anche i motivi relativi alla pena. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato perché non fosse applicabile la particolare tenuità del fatto, data la gravità della condotta e l’ingiustificata aggressione a militari in servizio. La pena, determinata nel minimo e con un lieve aumento per la continuazione, è stata ritenuta congrua.
Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi di legge o illogicità manifeste, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte con congrua motivazione dalla Corte d’Appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o proporre una lettura alternativa delle prove, compiti che spettano ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALCARA LI FUSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile pe genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di profili di censu esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; ritenuto che i primi tre motiv esaminabili congiuntamente, con i quali si contesta la violazione di legge e la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di minaccia e violen a pubblico ufficiale e lesioni non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalm deducono l’erronea applicazione della legge, mentre in realtà, propongono una lettura alternativa del fatto, peraltro, già disattesa in sentenza (v. pag. 3);
considerato che le censure sulla mancanza di prova e degli elementi costitutivi del reato sono del tutto infondate a fronte della ricostruzione del fatto e della condotta dell’imputat pag. 2-3 in relazione al servizio di perlustrazione in corso per la verifica dei danni arrecat pesanti piogge, interrotto e ostacolato dall’imputato, non limitatosi a porsi al centro strada, ma spintosi a bloccare e minacciare gli operanti, a tentare di entrare nell’aut servizio, a contrastare un militare, aggredito e graffiato, nonché a minacciarli di mo prendendo due pietre; alla idoneità della condotta e delle minacce a interrompere il servizio perlustrazione e prevenzione in corso);
ritenuto che il quarto motivo con i.I quale si chiede la riqualificazione del reat mancanza della finalità di costringere i militari ad omettere un atto d’ufficio si riso riproporre la tesi alternativa della richiesta di aiuto, respinta dai giudici di merit indimostrata (pag. 3);
considerato che anche il quinto e sesto motivo non sono consentiti perché diretti a richiedere una rivalutazione del trattamento sanzioNOMErio anche a fronte di una motivazione adeguata, che esclude la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e d ingiustificata aggressione a militari impegnati in un servizio di controllo e reputa congr pena, determinata nel minimo con contenuto aumento per la continuazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
DEPOSITATA
Il consigli e estensore
Il Pr