Violenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
Il reato di violenza a pubblico ufficiale tutela il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, sanzionando chiunque tenti di coartare la volontà di un suo funzionario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto processuale: la semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello rende il ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda ha come protagonista un imprenditore che, a seguito dell’esecuzione di alcuni lavori per un ente pubblico, sollecitava con insistenza la liquidazione di una fattura. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, questa insistenza era sfociata in minacce nei confronti del pubblico ufficiale responsabile della pratica. L’obiettivo era chiaro: costringere il funzionario a procedere con il pagamento.
Tuttavia, l’amministrazione aveva riscontrato una significativa discrepanza: le ore di lavoro effettivamente prestate dalla ditta dell’imprenditore erano inferiori a quelle fatturate e richieste. Questo aveva, di conseguenza, bloccato l’iter di liquidazione. L’imprenditore, condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di ricorrere in Cassazione, contestando l’attendibilità della persona offesa e sostenendo che il reato non sussistesse.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva già esaminato e confutato dettagliatamente le argomentazioni dell’imprenditore. I giudici avevano ritenuto le dichiarazioni del pubblico ufficiale pienamente attendibili, non solo perché coerenti, ma anche perché confermate da altre testimonianze. Era stato inoltre escluso qualsiasi intento calunnioso da parte del funzionario.
Soprattutto, la Corte territoriale aveva verificato, sulla base della ricostruzione del procedimento amministrativo, che la liquidazione della fattura non sarebbe comunque potuta avvenire. La discrepanza tra le ore fatturate e quelle realmente lavorate costituiva un legittimo impedimento al pagamento, rendendo quindi l’azione minacciosa dell’imprenditore un tentativo illecito di forzare una decisione contraria ai doveri d’ufficio.
Le Motivazioni della Cassazione: il concetto di ricorso riproduttivo e la violenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La motivazione è di natura squisitamente processuale ma di grande rilevanza pratica. I giudici hanno osservato che il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione viene definito ‘ricorso riproduttivo’.
In sostanza, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitato a ripresentare la sua versione dei fatti, sperando in una diversa valutazione. La Corte di Cassazione, però, non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e completa, respingendo le tesi difensive, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti per essere accolto.
Conclusioni: L’Inammissibilità e le Conseguenze
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata e non può limitarsi a una sterile ripetizione delle argomentazioni già sconfessate. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imprenditore non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi su vizi di legittimità concreti, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un’ulteriore e non consentita valutazione dei fatti.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, configurandosi come un ‘ricorso riproduttivo’ privo di nuovi elementi di diritto.
La testimonianza del pubblico ufficiale è stata considerata sufficiente per la condanna?
Sì, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni del pubblico ufficiale pienamente attendibili, in quanto erano state confermate anche da altri testimoni presenti ai fatti, escludendo qualsiasi intento di calunnia.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 21/05/1982
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Michele
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’attendibilità della persona offesa e l’integrazi del delitto di violenza a pubblico ufficiale sul presupposto che la deliberazione di liquida somma richiesta dal ricorrente fosse stata già adottata è riproduttivo di identiche censur adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha ben evidenziato come le dichiarazioni del pubblico ufficiale, il cui intento di calunnia era stato escluso, erano confortate anche da testi presenti, al contempo escludendo, proprio sulla base della ricostruzione del procedimento amministrativo che avrebbe dovuto portare alla liquidazione della fattura in favore della dit del ricorrente, che nel caso di specie si potesse in concreto provvedere in tal senso, avendo l’amministrazione riscontrato il minor numero di ore di lavori effettuati rispetto a q richieste con minaccia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.