Violenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in un caso riguardante il reato di violenza a pubblico ufficiale. Questa decisione sottolinea come la genericità e la mera riproposizione di argomenti già esaminati non siano sufficienti a giustificare un riesame da parte della Suprema Corte, confermando una nozione ampia del concetto di violenza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto all’interno di un istituto penitenziario. Un detenuto, nel tentativo di uscire dalla propria sezione senza autorizzazione, spingeva il cancello contro un agente di polizia penitenziaria che cercava di chiuderlo. Per questo gesto, l’uomo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di violenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 336 del codice penale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità e proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Decisione della Cassazione sulla Violenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La decisione si fonda su una valutazione prettamente processuale del ricorso, ritenuto inadeguato per una serie di vizi che ne hanno precluso l’esame nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria pronuncia su tre pilastri argomentativi principali.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dall’imputato fossero generiche e meramente reiterative di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata.
Il Divieto di una Lettura Alternativa dei Fatti
In secondo luogo, il ricorrente cercava di proporre una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre una ‘lettura alternativa’ è inammissibile in sede di Cassazione se la ricostruzione operata dai giudici di merito è logica e coerente.
La Configurazione della Violenza
Infine, la Corte ha confermato la valutazione giuridica del fatto. La sentenza impugnata aveva correttamente spiegato che, ai fini dell’integrazione del reato di violenza a pubblico ufficiale, anche la semplice spinta del cancello contro l’agente costituiva un elemento idoneo a configurare la violenza fisica richiesta dalla norma, essendo un’energia fisica diretta a contrastare l’azione del pubblico ufficiale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma due principi fondamentali. Dal punto di vista processuale, un ricorso per Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza, non potendo limitarsi a riproporre le stesse difese o a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti. Dal punto di vista sostanziale, viene consolidata un’interpretazione ampia del concetto di ‘violenza’ nel contesto del reato di cui all’art. 336 c.p., per cui è sufficiente qualsiasi impiego di forza fisica, anche non diretto sulla persona, per impedire od ostacolare l’attività di un pubblico ufficiale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico, manifestamente infondato o si limita a reiterare motivi di censura già esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio con motivazione congrua.
Cosa si intende per ‘violenza’ nel reato di violenza a pubblico ufficiale?
La decisione chiarisce che per integrare la ‘violenza’ è sufficiente qualsiasi uso di energia fisica volto a contrastare un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Anche la spinta di un cancello contro un agente è considerata un atto idoneo a configurare il reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/08/2001
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ci il qua contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. è l’ammis per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativo di profi i di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che il motivo, diretto a proporre una lettura alternativa del ‘at smentita nella ricostruzione del fatto descritta dal primo giudice e dall’interv nto detenuti in soccorso dell’agente penitenziario; considerato che la Corte ha spiegat7, che anche ila spinta del cancello contro l’agente era già elemento idoneo ad integrare lz violenz minaccia utilizzata per uscire dalla sezione senza autorizzazione (pag. 2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con , :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu ‘o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consigliere e ensore
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