Violenza a pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito importanti principi in materia di violenza a pubblico ufficiale e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione offre spunti cruciali per comprendere quando un appello contro una condanna può essere dichiarato inammissibile, specialmente se basato su contestazioni fattuali piuttosto che su violazioni di legge. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 336 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver tenuto un comportamento minaccioso e ostruzionistico nei confronti di un ausiliario del traffico durante un’operazione di controllo. La sua condotta, secondo i giudici di merito, non si era limitata a una semplice espressione di sentimenti ostili, ma si era concretizzata in veri e propri atti intimidatori. A nulla era valsa, ai fini del procedimento, la successiva remissione di querela da parte della persona offesa. Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Posizione della Cassazione sulla violenza a pubblico ufficiale
Il ricorrente basava il suo appello su due motivi principali:
1. Errata qualificazione della condotta: Sosteneva che il suo comportamento fosse stato erroneamente interpretato, trattandosi di semplici lamentele fattuali e non di minacce penalmente rilevanti.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendola una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le motivazioni alla base di questa decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di fatto e di diritto, e l’insindacabilità delle valutazioni discrezionali del giudice di merito se adeguatamente motivate.
Limiti del Giudizio di Legittimità: Fatto vs. Diritto
Sul primo punto, i giudici hanno chiarito che le censure del ricorrente erano “mere doglianze in punto di fatto”. Egli, infatti, non contestava una violazione di legge, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già accertati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è unicamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove o ricostruire diversamente gli eventi (giudizio di merito).
La Valutazione delle Attenuanti e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una “congrua motivazione” per negare le attenuanti generiche. I giudici di merito avevano infatti tenuto conto delle precedenti condanne dell’imputato per lo stesso reato, divenute definitive in un’epoca vicina a quella del nuovo illecito. Questi precedenti delineavano un quadro negativo della personalità dell’imputato, giustificando pienamente la decisione di non concedere alcun beneficio. La scelta di applicare o meno le attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice, e finché tale potere è esercitato con una motivazione logica e coerente, non può essere messo in discussione in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza un principio cardine: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Le contestazioni devono riguardare vizi di legge e non il merito delle valutazioni probatorie. Inoltre, la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche, se supportata da una motivazione adeguata che consideri elementi concreti come i precedenti penali, è insindacabile. La sentenza conferma quindi la condanna per violenza a pubblico ufficiale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la gravità di condotte aggressive e ostruzionistiche nei confronti di chi svolge una funzione pubblica.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
La remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato di violenza a pubblico ufficiale?
No, per questo tipo di reato, che è procedibile d’ufficio, la remissione della querela da parte della persona offesa (in questo caso l’ausiliario del traffico) è irrilevante ai fini della prosecuzione dell’azione penale.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte di merito ha negato le attenuanti generiche in base ai precedenti penali specifici dell’imputato per lo stesso reato, divenuti irrevocabili poco prima del fatto. Tale valutazione, essendo stata motivata in modo congruo, è stata ritenuta insindacabile dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2351 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2351 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili verso l’operante (ausiliario del traffico), perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all’operazione di controllo, come risultante dalle dichiarazioni risultanti dalla relazione di servizio redatta in occasione del controllo e dalle dichiarazioni dei testi presenti (in particolare NOME COGNOME, sentito in dibattimento) essendo, viceversa, irrilevante la intervenuta remissione di querela proposta dalla persona offesa dal reato;
generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetto che, invece, la Corte di merito ha esaminato ritenendo che le precedenti condanne dell’imputato per il medesimo reato, divenute irrevocabili in epoca prossima alla data di commissione del reato, deponessero in senso negativo nel giudizio sulla personalità dell’imputato (anche tenuto conto che non era stato applicato l’aumento per la recidiva specifica e reiterata contestatagli). Il motivo di ricorso sul punto è, dunque, volto a sollecitare al giudice di legittimità l’esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali la Corte di appello ha dato congrua motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigli GLYPH relatrice
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