Violenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è nullo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35952/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti del reato di violenza a pubblico ufficiale e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda un cittadino che si era opposto a un sequestro amministrativo, portando la Corte a dichiarare il suo ricorso inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un episodio di opposizione a un atto d’ufficio. Un automobilista, durante un controllo, tentava di impedire agli agenti di procedere con il sequestro amministrativo del suo veicolo. A seguito di tale condotta, veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 336 del Codice Penale.
Non rassegnandosi alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti fondamentali:
1. Assenza dell’elemento soggettivo: La difesa sosteneva che mancasse la volontà cosciente di minacciare o usare violenza per costringere gli agenti a omettere un atto del loro ufficio. A sostegno di questa tesi, si evidenziava che l’imputato, nel corso dell’alterco, aveva affermato di non temere una denuncia per “oltraggio”, un reato diverso da quello contestato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, nonostante la condotta fosse, a dire della difesa, di lieve entità e minore offensività.
L’analisi della Suprema Corte sulla violenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi inammissibili e, in particolare, il primo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno smontato la linea difensiva, chiarendo che l’intenzione di commettere il reato di violenza a pubblico ufficiale non dipende da dichiarazioni esplicite, ma si desume dai fatti concreti.
La ricostruzione operata dai giudici di merito aveva fatto emergere plurimi elementi che dimostravano inequivocabilmente la volontà dell’imputato di ostacolare il sequestro del veicolo. La frase sull'”oltraggio” è stata giudicata irrilevante, poiché si riferisce a un’altra fattispecie di reato e non esclude l’intento di impedire l’atto d’ufficio.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti generiche, spiegando perché la condotta non potesse essere considerata di minore offensività. Non spetta alla Cassazione, se non in caso di vizio logico palese, rivalutare nel merito tali decisioni.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti così come sono stati accertati dai tribunali precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Nel caso di specie, la volontà di ostacolare l’operato dei pubblici ufficiali era emersa chiaramente dalla ricostruzione fattuale, rendendo il primo motivo del ricorso palesemente infondato.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la valutazione sulla loro concessione è una prerogativa del giudice di merito. Se la motivazione che nega tali attenuanti è congrua, logica e non contraddittoria, come nel caso esaminato, essa non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente perché la condotta non meritasse uno sconto di pena, e tanto bastava per rendere il motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi. Primo, per integrare il reato di violenza a pubblico ufficiale, ciò che conta è la volontà di interferire con l’attività del pubblico ufficiale, che può essere dimostrata attraverso il comportamento complessivo dell’agente, a prescindere da sue specifiche dichiarazioni fuorvianti. Secondo, un ricorso in Cassazione basato su una diversa lettura dei fatti o su una critica a una valutazione di merito ben motivata è destinato all’inammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per configurare il reato di violenza a pubblico ufficiale è necessario che l’agente ammetta di voler minacciare?
No, la Corte ha stabilito che l’intento criminoso (elemento soggettivo) si desume dal comportamento complessivo e dalle azioni concrete volte a ostacolare l’atto d’ufficio, non dalle dichiarazioni esplicite dell’imputato, che possono anche essere irrilevanti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulle attenuanti generiche se la motivazione del giudice precedente (in questo caso, la Corte d’Appello) è logica, coerente e sufficiente. Il suo controllo si limita a verificare l’esistenza e la logicità della motivazione, non a sostituirla con una propria valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 336 cod. pen. è manifestamente infondato, posto che dalla ricostruzione in punto di fatto emergono plurimi elementi a sostegno della volontà dell’imputato di ostacolare il compimento di un atto d’ufficio (sequestro amministrativo di un automezzo), a nulla rilevando che, nell’offendere gli operanti, questi riferiva di non temere “l’oltraggio”;
ritenuto che parimenti inammissibile è il secondo motivo relativo all’omesso riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta non poteva ritenersi di minore offensività;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende. L,
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