Violenza a pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’Ordinanza n. 15062 del 2024 della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale, in particolare per i reati di lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna dei giudici di merito e delineando i confini tra legittima doglianza e mera riproposizione di argomenti già vagliati.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi di censura: la presunta inattendibilità delle prove relative alle lesioni, l’insussistenza del reato di violenza a pubblico ufficiale e l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.
L’analisi della Cassazione sulla violenza a pubblico ufficiale
La Corte Suprema ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La prova delle lesioni e le censure “eccentriche”
Il primo motivo, relativo alla prova delle lesioni, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse esaustiva, logica e priva di vizi. Le dichiarazioni delle persone offese erano state ritenute coerenti e supportate da un referto del pronto soccorso. Le critiche mosse dal ricorrente riguardo all’inutilizzabilità di successivi referti medici sono state liquidate come ‘eccentriche’ e inidonee a smentire l’accertamento dei fatti operato dai giudici di merito.
La configurabilità del reato di violenza a pubblico ufficiale
Anche il secondo motivo, che contestava la sussistenza del reato di violenza a pubblico ufficiale, è stato respinto. Il ricorrente sosteneva che l’atto d’ufficio fosse già stato compiuto al momento della sua condotta violenta. La Cassazione ha ribattuto che tale censura era una semplice riproposizione di argomenti già correttamente disattesi in appello. È stato infatti accertato che la condotta violenta era finalizzata a costringere gli agenti a compiere un atto del loro ufficio, ovvero il trasporto in infermeria o la somministrazione di una terapia. Tale finalità integra pienamente la fattispecie criminosa prevista dall’art. 336 c.p., che non richiede che l’atto non sia ancora iniziato, ma che la violenza sia usata per costringere a compierlo.
La mancata concessione della sospensione condizionale
Infine, riguardo all’omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena, la Corte ha rilevato la genericità del motivo. In ogni caso, i giudici hanno specificato che la ragione del diniego poteva essere desunta implicitamente dalla motivazione con cui era stata esclusa una riduzione della pena, fondata sulle ‘gravi modalità della condotta’.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito, ma deve limitarsi a censurare vizi di legittimità (violazioni di legge o vizi logici della motivazione). Nel caso di specie, i motivi proposti miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito fossero logiche, coerenti e sufficientemente motivate, rendendo il ricorso dell’imputato privo di fondamento e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che, per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non meramente riproduttivi di questioni già decise. In particolare, per il reato di violenza a pubblico ufficiale, è cruciale la finalità della condotta: se essa è diretta a coartare la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto del suo ufficio, il reato è configurato. La decisione sottolinea inoltre che la motivazione di un provvedimento può anche essere implicita, purché desumibile in modo chiaro e univoco da altre parti della sentenza.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, o si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, mirando a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Perché il reato di violenza a pubblico ufficiale è stato confermato in questo caso?
Il reato è stato confermato perché la condotta violenta del ricorrente era specificamente rivolta a costringere gli agenti a compiere un atto del loro ufficio (il trasporto in infermeria o la somministrazione di una terapia), integrando così pienamente la fattispecie prevista dall’art. 336 del codice penale.
La motivazione del diniego di un beneficio, come la sospensione condizionale, può essere implicita?
Sì, secondo la Corte, la motivazione a sostegno del rigetto di un beneficio può essere implicitamente dedotta da altre parti della sentenza, come ad esempio da quella con cui il giudice ha escluso una riduzione della pena in considerazione delle gravi modalità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in rela ai reati di cui agli artt. 336 e 582 cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili;
Considerato, invero, che il primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova delle lesioni, è manifestamente infondato, dal momento che giudici di merito, con motivazione esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittim hanno ritenuto logici e coerenti i racconti delle persone offese (cfr. pag. 5 sentenza d’app e considerato provato il reato di cui all’art. 582 cod. pen., emergendo già dal referto di p soccorso – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – lesioni compatibili con dichiarazioni, e risultando le censure del ricorrente, afferenti all’asserita inutilizzab ulteriori referti medici, eccentriche ed inidonee a smentire tale accertamento;
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta la configurabilità del reato di cui al 336 cod. pen., per essere stato l’atto d’ufficio già compiuto dal pubblico ufficiale al mom dalla condotta, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mira ad una rivalutazione della vi concreta non ammessa in sede di legittimità, essendo stato accertato che la condotta violent del ricorrente fosse rivolta a far sì che gli operanti ponessero in essere un atto del loro cioè il trasporto del ricorrente in infermeria o, comunque, la somministrazione della richi terapia (cfr. pag. 5 sentenza d’appello), risultando così pienamente integrato il reato de quo;
Considerato che, quanto al motivo con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, lo stesso risultava del tutto generico già per come formulat nelle conclusioni scritte per il giudizio d’appello e, in ogni caso, la motivazione a soste rigetto del beneficio può essere implicitamente dedotta da quella con cui il giudice ha esclus rideterminazione del trattamento sanzionatorio, alla luce delle gravi modalità della condotta pag. 7, par. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024.