Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39915 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39915 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO/23 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che le doglianze svolte con l’unico motivo di ricorso dell’imputato COGNOME primo motivo di ricorso dell’imputato COGNOME, che contrastano la sussistenza del reato contestato, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probato prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurar realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinat dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e l apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME COGNOME all’eccessivi trattamento sanzioNOMErio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si conf con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare p anche con riguardo alla gravità della determinazione criminosa che ha portato a una lucid pianificazione;
Rilevato che i GLYPH ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorr condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023