Violenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di violenza a pubblico ufficiale è una fattispecie posta a tutela della pubblica amministrazione e della sicurezza dei suoi esponenti. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante l’impugnazione di una condanna per tale delitto, ribadendo principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sui limiti del sindacato di legittimità. Quando si affronta un processo per violenza a pubblico ufficiale, la precisione tecnica nell’impugnazione è determinante per l’esito del giudizio.
Il reato di violenza a pubblico ufficiale e il ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di una cittadina per aver violato l’art. 336 del codice penale. La difesa ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando una errata valutazione delle prove. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione fosse affetto da una marcata genericità. In particolare, i motivi non entravano nel merito delle argomentazioni usate dai giudici di secondo grado, limitandosi a proporre una versione alternativa dei fatti.
Quando la violenza a pubblico ufficiale diventa definitiva
Perché una condanna diventi definitiva, è necessario che il ricorso superi il vaglio di ammissibilità. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la ricostruzione operata nei gradi di merito era immune da vizi logici. La prova del reato di violenza a pubblico ufficiale era stata solidamente costruita attraverso le risultanze processuali, rendendo vano ogni tentativo di rimettere in discussione la dinamica degli eventi davanti ai giudici di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della pena inflitta, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre alle spese del procedimento, è stata disposta la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione viene applicata quando il ricorso è manifestamente infondato o presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’assenza di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere in Cassazione una nuova valutazione delle fonti probatorie, poiché tale compito spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il ricorso non ha indicato alcun travisamento delle prove né incongruenze logiche nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica che non ha scalfito l’impianto accusatorio. La coerenza tra i fatti accertati e la qualificazione giuridica del reato è stata ritenuta inattaccabile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La difesa deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge o su vizi motivazionali macroscopici. La conferma della condanna per violenza a pubblico ufficiale sottolinea il rigore della giurisprudenza nel proteggere le funzioni pubbliche da interferenze violente o minacciose, punendo al contempo l’uso improprio dello strumento giudiziario con sanzioni pecuniarie dissuasive.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non specifici rispetto alla sentenza impugnata o se richiedono una nuova valutazione dei fatti anziché denunciare violazioni di legge.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una somma, solitamente tra 1.000 e 3.000 euro, alla Cassa delle Ammende.
Si possono presentare nuove prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non può esaminare nuove prove o rivalutare quelle esistenti, ma solo verificare la correttezza del ragionamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50210 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato. a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati, affetti da marcata genericità e privi di specificità’ rispetto al port sentenza impugnata, si fondano su una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito mentre la ricostruzione della vicenda giudizio resa dal provvedimento gravato, immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze probatorie, dà adeguato e corretto riscontro dei tratti costitutivi del reato di cu 336 cp contestato alla ricorrente rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.