Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18/02/2026;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, evidenziando la violenza e la minaccia poste in essere dal ricorrente per costringere il pubblico ufficiale a commettere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, sia con riferimento alle concrete capacità intimidatorie delle frasi pronunciate, ove si fa un insidioso richiamo al nome della compagna dell’operante e al luogo ove l’avrebbe potuta incontrare (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva (pure ribadito nella memoria citata) risulta aspecifico, dal momento che non si confronta con le sintetiche ma puntuali argomentazioni della Corte, che ha rimarcato la negativa personalità dell’imputato emergente dalle modalità di commissione del fatto, anche alla luce dei vari precedenti dai quali lo stesso è gravato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026
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