Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50983 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50983 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen. e, quindi, con riguardo al trattamento sanzionatorio su cui secondo la difesa avrebbe inciso l’esclusione della recidiva – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche. E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la gravità oggettiva del fatto contestato e la sussistenza di plurimi fattori di carattere oggettivo che depongono in tal senso, tra cui la reiterazione di analoghe condotte da parte dell’imputato, che in svariate precedenti occasioni si era recato alla Casa comunale per esigere dal Sindaco con toni aggressivi e minacciosi un posto di lavoro, il contesto di consumazione del fatto (all’interno di detta Casa e alla presenza di una guardia giurata e dell’autista del sindaco), la repentinità dell’aggressione, l’entità della violenza esternatasi in un colpo al viso, l’idoneità costrittiva delle minacce, la finalizzazione della violenza ad una pretesa priva di legittimazione, lo stato di intimidazione e paura per la propria incolumità ingenerato dalla persona offesa. Ed evidenzia che a tali elementi si aggiungono, sul piano soggettivo, l’elevata capacità delinquenziale dell’imputato, gravato da precedenti penali anche di rilievo, ancorché risalenti nel tempo, la totale assenza di segni di revisione critica delle condotte criminose e in generale di elementi comprovanti un’effettiva inversione dello stile di vita, la fama criminale acquisita a livello locale, l’assenza di occupazione lavorativa e di fonti lecite di sostentamento economico; e che l’atteggiamento complessivo del prevenuto nell’episodio assume i connotati propri di una spregiudicata e provocatoria estrinsecazione di forza criminale rivolta contro un rappresentante delle istituzioni, nella specie il Sindaco di Casoria per costringerlo al compimento di un atto del suo ufficio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.