Violenza a pubblico ufficiale: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza in esame affronta un caso di violenza a pubblico ufficiale, ribadendo principi fondamentali sul ruolo della Corte di Cassazione e sui limiti dei ricorsi. La vicenda riguarda l’aggressione a un medico di base, la cui qualifica di pubblico ufficiale diventa centrale nella decisione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna emessa in appello e fornendo chiarimenti importanti sulla distinzione tra valutazione dei fatti e violazione di legge.
I Fatti di Causa
Un cittadino è stato condannato in primo e secondo grado per i reati di lesioni personali aggravate e violenza a pubblico ufficiale. L’imputato, dopo aver richiesto a un medico di base il rilascio di una falsa certificazione di idoneità per la patente di guida e aver ricevuto un netto rifiuto, ha reagito con estrema violenza. All’interno dell’ambulatorio medico, ha aggredito il dottore, scaraventandolo a terra e colpendolo ripetutamente con calci e pugni, causandogli gravi lesioni.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Mancanza dell’elemento soggettivo: Sosteneva l’assenza di dolo per il reato di lesioni, ovvero la mancanza di intenzione di ferire il medico.
2. Errata valutazione della responsabilità: Contestava la sua colpevolezza per il reato di violenza a pubblico ufficiale, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
3. Omessa applicazione di una causa di giustificazione: Invocava l’applicazione dell’art. 393 bis c.p., che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
L’Analisi della Cassazione sulla violenza a pubblico ufficiale
La Corte Suprema ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e, soprattutto, miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La prevedibilità dell’evento e l’esclusione della giustificazione
Per quanto riguarda le lesioni, la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già motivato in modo logico e coerente. L’aggressione violenta, con calci e pugni, rendeva le conseguenze lesive non solo prevedibili, ma una conseguenza diretta e indiscutibile della condotta dell’imputato. Allo stesso modo, è stata esclusa la causa di giustificazione, poiché non vi era alcun presupposto ictu oculi
(evidente a prima vista) che potesse giustificare una reazione a un presunto atto arbitrario del medico.
L’inammissibile rilettura delle prove
Relativamente al reato di violenza a pubblico ufficiale, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di legittimità non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il ricorso, proponendo una diversa ricostruzione della vicenda, chiedeva proprio questo. La Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato sulla qualifica di pubblico ufficiale del medico nell’esercizio delle sue funzioni, e tale valutazione non poteva essere messa in discussione con argomentazioni di fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri. In primo luogo, la genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che non individuavano specifiche violazioni di legge ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo alla Corte di rivedere le prove, un compito che non le spetta. La condotta dell’imputato è stata ritenuta grave e le motivazioni della Corte d’Appello complete ed esenti da vizi logici, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la tutela per figure professionali come i medici di base, che nell’esercizio di determinate funzioni (come quelle certificative) agiscono in qualità di pubblici ufficiali. Dal punto di vista processuale, essa serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono basarsi su vizi di legge concreti e non possono essere un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la definitiva chiusura del caso, confermando la sua responsabilità penale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, non rivalutare le prove o ricostruire i fatti. Come stabilito nell’ordinanza, un ricorso che mira a una ‘rilettura degli elementi probatori’ è inammissibile.
Quando un medico può essere considerato un pubblico ufficiale?
Un medico di base, nell’esercizio delle sue funzioni e all’interno del proprio ambulatorio, specialmente quando compie atti certificativi come quelli relativi all’idoneità alla guida, è considerato un pubblico ufficiale. L’ordinanza conferma che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato su questa qualifica soggettiva della persona offesa.
Cosa rende un ricorso in Cassazione ‘inammissibile’?
Un ricorso è inammissibile quando è aspecifico, cioè non indica chiaramente le violazioni di legge, oppure quando è manifestamente infondato o si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta nei gradi precedenti. In questo caso, i motivi sono stati giudicati sia generici sia un tentativo non consentito di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MATERA il 24/01/1972
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME COGNOME e letta la memoria depositata dal difensore della parte civile Ordine dei medici della Provincia di Matera nella quale si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato con conseguente liquidazione delle spese del grado di giudizio;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 582-585 cod. pen. – risultano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati;
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso – relativi rispettivamente all’elemento soggettivo per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. e all’omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393 bis cod. pen. – non sono consentiti in sede di legittimità e sono generici oltre che manifestamente infondati in presenza (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità ed incentrata sia sulla – indiscutibile prevedibilità delle conseguenze della condotta tenuta dall’imputato (che di fronte al rifiuto di ottenere il rilascio di una falsa certificazione di idoneità per la patente di guida, ha violentemente aggredito la persona offesa, medico di base, all’interno del proprio ambulatorio, scaraventandolo in terra e colpendolo con calci e pugni, così provocandogli gravi lesioni) che sulle modalità di detta condotta, avendo correttamente Corte territoriale escluso la possibile sussistenza della causa di giustificazione invocata, non essendo ictu ()cui/ individuabile alcuno dei presupposti a fondamento della stessa;
Ritenuto che anche il secondo motivo – inerente alla responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. – è inammissibile in quanto diretto ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende di cui all’imputazione, avendo peraltro la sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla qualifica soggettiva della persona offesa;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non deve farsi luogo alla liquidazione a carico del ricorrente delle spese richieste dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025