Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE d’APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che si riporta ai motiv ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza in data 17 maggio 2022, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i seguenti reati, tutti unificati ex art. 81 cod. pen.:
violazione della misura di prevenzione con riguardo all’accompagnamento con un pregiudicato (art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, capo A);
guida di un autoveicolo con patente revocata da parte di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, capo B);
inosservanza del provvedimento dell’autorità che gli imponeva di portare al seguito la carta precettiva (art. 650 cod. pen.,, capo C).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge:
per mancanza assoluta della motivazione con riguardo alla richiesta ex art. 131-bis cod. pen. ed errata applicazione della legge con riguardo al capo C) che andava qualificato alla stregua dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (primo motivo);
con riguardo alla prescrizione del capo C) (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto all’art. 131-bis cod. pen. per il capo B) e il capo C); da ciò deriva il rilievo ufficioso della insussistenza del fatto descritto capo A).
Il motivo sulla qualificazione giuridica della condotta del capo C), oltre a essere meramente reiterativo, è infondato perché non tiene conto di quanto da tempo ampiamente chiarito dal giudice di legittimità: «in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. – e
non il delitto di cui all’art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di polizia» (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, P.G. in proc. Sinigaglia, Rv. 260019).
È manifestamente infondato anche il terzo motivo suda prescrizione del capo C) poiché, come lo stesso ricorso precisa, deve applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni che decorre dal 14 marzo 2029, sicché, alla data della pronuncia della sentenza d’appello (24 novembre 2023), esso non era affatto decorso.
L’inammissibilità del motivo esclude la rilevanza dell’eventuale successivo decorso di tale termine (che non sarebbe, del resto, decorso alla luce principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724).
È, invece, fondato il motivo di ricorso che contesta l’assenza della motivazione di rigetto dell’istanza ex art. 131-bis cod. pen.
4.1. La motivazione è, in effetti, apparente poiché si fonda sulla presunta reiterazione delle condotte che, in realtà, non emerge dalla sentenza impugnata.
La sentenza dà unicamente atto dell’assenza di recidiva, elemento affatto convergente con la perentoria affermazione della reiterazione delle condotte, e della contestualità dei fatti materiali che, tuttavia, risultano tutti commessi data 14 marzo 2019, sicché deve escludersi in radice che la motivazione supporti adeguatamente il rigetto dell’istanza.
4.2. L’accoglimento del motivo di ricorso, oltre a determinare il rinvio, impone di precisare, anche ai fini di valutare la ricorrenza dell’ipotesi dell’art 131-bis cod. pen., che la condotta descritta al capo B), contestata in termini di guida di un autoveicolo con patente revocata da parte di un soggetto sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione, è stata erroneamente qualificata ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, mentre rientra nella specifica previsione dell’art. 73, stesso decreto, punita con una sanzione edittale inferiore.
La fondatezza del ricorso impone di rilevare d’ufficio l’insussistenza del fatto descritto al capo A).
5.1. La prescrizione relativa al divieto di frequentare o associarsi a determinate persone implica, per il significato letterale delle espressioni usate, un’abitualità o serialità di comportamenti, dovendosi, conseguentemente escludere che la sua violazione sia integrata da un unico fatto episodico (Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270635; Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 257806; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, COGNOME, Rv. 245687; Sez. 1, 31 maggio 1996, COGNOME, Rv. 205.177).
La nozione di associazione a pregiudicati, anche a prescindere dal requisito necessario della abitualità, implica un’unione, un’aggregazione o un collegamento che non possono esaurirsi in un unico sporadico incontro (Sez. 1, n. 36123 del 30/06/2004, Larizzi, Rv. 229838).
È, inoltre, necessario un comportamento abituale caratterizzato dalla ripetizione della medesima condotta vietata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265666), similmente a quanto accade per altre fattispecie caratterizzate dall’abitualità.
5.2. Il reato previsto dall’articolo 75 d.lgs. n. 159 del 2011 è, chiaramente, un reato necessariamente abituale che si perfeziona con il compimento di un minimo di condotte collegate da un nesso di abitualità che determinano la lesione del bene giuridico protetto.
Per altro verso il contenuto minimo della violazione non può essere individuato nel mero superamento del singolo episodio di frequentazione, proprio in ragione della natura abituale del comportamento.
Si deve trattare, cioè, di una serie di condotte reiterative della violazione della prescrizione, capaci di essere apprezzate come dimostrative dell’abituale condotta di trasgressione.
In tale ottica, quindi, deve trattarsi di plurimi e stabili contatt frequentazioni con soggetti pregiudicati, contatti caratterizzati, per quanto riguarda il singolo pregiudicato, da una apprezzabile numerosità, certamente superiore a due.
5.3. La sentenza impugnata si limita ai valorizzare la circostanza che il ricorrente è stato notato, mentre conduceva il veicolo del capo B), in compagnia
di un soggetto pregiudicato, senza verificare l’idoneità offensiva della condotta che è in realtà tutt’affatto abituale.
5.4. La sentenza va, quindi, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto descritto al capo A).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi B) e C) in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvi per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 1° luglio 2024.