Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRAPANI il 10/05/1964
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Palermo confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanz processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dal personale della Questura di Trapani – che, dicembre 2021, alle ore 1.30, non trovava NOME COGNOME all’interno della sua abitazione, in violazione delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione della misura della sorveglianza speciale del 12 giugno 2020 – risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell’imputato.
Ritenuto, infine, che il disvalore della condotta illecita di NOME COGNOME non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di eventuali situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.