Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 26/01/1977
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra l altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dal personale della Questura di Roma – che, il 26 aprile 2021, accertava la partecipazione di NOME COGNOME a una manifestazione di commemorazione della morte di un militante fascista, in violazione delle prescrizioni impostegli con la misura della sorveglianza speciale del 18 gennaio 2021 – risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell’imputato.
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di NOME COGNOME non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.