Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 02/01/1968
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati di cui ai capi A e B, in
un anno e sei mesi di reclusione.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, relativa al reato di cui al capo B, postulando indimostrate carenze motivazionali della
sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto
delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre,
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi nel corso delle indagini preliminari risultavano univocamente orientati
contro
NOME COGNOME non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come contestato
all’imputato al capo B.
Ritenuto che la fattispecie ascritta all’imputato al capo B, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, risulta dimostrata dal fatto che il coniuge del ricorrente aveva subito numerosi insulti, che le venivano indirizzati mediante apparecchi telefonici, consistenti in frasi di contenuto pesantemente aggressivo e ingiurioso e traevano origine dal comportamento risentito dell’imputato che tra, l’altro, era un soggetto dipendente dall’uso di sostanze stupefacenti e aveva manifestato tale atteggiamento anche con il danneggiamento di numerosi arredi dell’abitazione comune.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.