Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME .COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/11/2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza che ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, così ridotta per il rito;
Ritenuto che si lamentano vizi di violazione di legge e si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il motivo di appello sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stato respinto sulla base di dati inerenti all’intrinseca gravità del fatto (il significativo protrarsi dell’allontanamento dall’abitazione) e alle tre precedenti condanne per fatti analoghi;
che il motivo di appello sulla recidiva è stato respinto apprezzando numero dei precedenti penali, distribuzione nel tempo delle condotte delinquenziali di varia e allarmante tipologia e sostanziale continuità nel manifestare la propensione all’illecito;
che i motivi sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla riduzione della pena e sulla concessione delle sanzioni sostitutive sono stati respinti con adeguati e sufficienti richiami ai parametri di legge e all’assenza di elementi che potessero giustificare i benefici richiesti;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deqso il 17 aprile 2025
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Giudiziario