Violazione sorveglianza speciale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per violazione sorveglianza speciale, un reato previsto per chi non rispetta le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. L’ordinanza offre spunti importanti sui limiti del ricorso in Cassazione e sui criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
I Fatti del Processo
Un individuo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, veniva condannato in primo grado e in appello per aver violato le prescrizioni imposte, in particolare per essersi allontanato dalla propria abitazione. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la responsabilità penale, riducendo la pena a un anno di reclusione in virtù del rito processuale scelto. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Violazione Sorveglianza Speciale
Il ricorrente basava la sua difesa su diversi punti, già presentati e respinti nel giudizio d’appello. In sostanza, egli chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, un riesame completo della vicenda processuale. Le sue doglianze si concentravano su:
1. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non riconoscere la particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la punibilità.
2. Errata valutazione della recidiva: Il ricorrente riteneva ingiusto il trattamento sanzionatorio aggravato dalla sua condizione di recidivo.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non stava denunciando veri e propri errori di diritto o vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma stava semplicemente proponendo una ‘lettura alternativa’ dei fatti. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, il cui scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge, non riesaminare le prove.
Nello specifico, la Corte ha osservato che:
* La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata correttamente respinta. La gravità del reato non era lieve, considerando il ‘significativo protrarsi dell’allontanamento dall’abitazione’ e, soprattutto, le tre precedenti condanne per fatti analoghi. Questi elementi indicavano una propensione a delinquere che escludeva la tenuità.
* La recidiva era stata valutata correttamente, tenendo conto non solo del numero dei precedenti penali, ma anche della loro distribuzione nel tempo e della loro natura allarmante, che dimostravano una ‘sostanziale continuità nel manifestare la propensione all’illecito’.
* Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di altri benefici era stato adeguatamente motivato con l’assenza di elementi positivi che potessero giustificarli, in linea con i parametri legali.
Le Conclusioni
La decisione consolida il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un appello mascherato. Quando la sentenza di merito è motivata in modo completo, logico e rispettoso delle risultanze processuali, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato direttamente le prove. Per chi affronta un processo per violazione sorveglianza speciale, questa ordinanza serve da monito: la strategia difensiva deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sulla dimostrazione di elementi concreti che possano giustificare l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. In assenza di tali elementi, e a fronte di una storia criminale rilevante, le possibilità di ottenere una riforma della condanna in Cassazione si riducono drasticamente.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare specifiche violazioni di legge o difetti logici della motivazione, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi precedenti, chiedendo di fatto un nuovo esame delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questo caso di violazione sorveglianza speciale?
La sua applicazione è stata esclusa a causa della gravità intrinseca del fatto, consistente in un prolungato allontanamento dall’abitazione, e della presenza di tre precedenti condanne a carico dell’imputato per reati analoghi, elementi che contrastano con il requisito della tenuità dell’offesa.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego basandosi sui parametri di legge e sull’assenza di elementi concreti e positivi che potessero giustificare tale beneficio, tenendo conto anche dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della sua propensione a commettere illeciti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17427 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 01/11/1979
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/11/2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza che ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, così ridotta per il rito;
Ritenuto che si lamentano vizi di violazione di legge e si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il motivo di appello sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stato respinto sulla base di dati inerenti all’intrinseca gravità del fatto (il significativo protrarsi dell’allontanamento dall’abitazione) e alle tre precedenti condanne per fatti analoghi;
che il motivo di appello sulla recidiva è stato respinto apprezzando numero dei precedenti penali, distribuzione nel tempo delle condotte delinquenziali di varia e allarmante tipologia e sostanziale continuità nel manifestare la propensione all’illecito;
che i motivi sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla riduzione della pena e sulla concessione delle sanzioni sostitutive sono stati respinti con adeguati e sufficienti richiami ai parametri di legge e all’assenza di elementi che potessero giustificare i benefici richiesti;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deqso il 17 aprile 2025
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