Violazione Sorveglianza Speciale: Quando il Sonno Profondo Non Basta a Evitare la Condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di violazione sorveglianza speciale, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda un individuo, già sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno e di non uscire di casa in orario notturno, condannato per non aver risposto ai controlli delle forze dell’ordine presso la sua abitazione. La sua giustificazione? Un sonno talmente profondo da non aver sentito il citofono. Vediamo come la Suprema Corte ha valutato questa tesi difensiva.
I Fatti del Caso: Il Controllo Notturno e la Mancata Risposta
Un uomo, gravato dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver violato la prescrizione di non uscire di casa durante le ore notturne. La violazione era stata contestata a seguito di un controllo presso la sua residenza, durante il quale l’uomo non aveva risposto al citofono, nonostante i ripetuti e insistenti tentativi degli agenti.
La Difesa dell’Imputato e i Motivi del Ricorso
Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha contestato la sentenza d’appello su più fronti. In primo luogo, ha sostenuto che l’imputato si trovasse effettivamente in casa al momento del controllo e che la mancata risposta fosse dovuta a un sonno particolarmente profondo. In secondo luogo, ha criticato la decisione dei giudici di merito per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche e per non aver escluso la recidiva, lamentando un automatismo tra l’esistenza di precedenti penali e l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo.
La Decisione della Cassazione sulla violazione sorveglianza speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni difensive. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura delle censure mosse, ritenendole mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
L’Inammissibilità delle Doglianze di Fatto
I giudici hanno chiarito che tentare di convincere la Cassazione che l’imputato stesse dormendo profondamente equivale a chiedere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Suprema Corte. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e sufficiente, evidenziando ‘l’inverosimiglianza della tesi difensiva’ alla luce delle prove, come il ‘perdurante ed intenso scampanellio del citofono’. Inoltre, la difesa non aveva fornito alcuna prova di stati patologici che potessero giustificare un sonno così profondo da non essere interrotto.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti e della Recidiva
Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito immune da vizi. Il diniego delle attenuanti e la conferma della recidiva non sono stati un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata della ‘personalità dell’imputato’ e dei suoi ‘trascorsi criminali’, che dimostravano una sua inclinazione a delinquere. Questa valutazione rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se, come in questo caso, è supportata da una motivazione adeguata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di fatto e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la difesa ha cercato di riproporre questioni fattuali già adeguatamente risolte, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile. La Corte ha ribadito che la giustificazione del ‘sonno profondo’, senza alcun supporto probatorio medico, è una mera affermazione di parte, inidonea a scalfire la ricostruzione logica operata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio consolidato: non ci si può appellare alla Corte di Cassazione sperando in una rivalutazione dei fatti. Per chi è soggetto a misure di prevenzione come la sorveglianza speciale, la sentenza serve da monito: le prescrizioni, specialmente quelle che limitano la libertà personale come l’obbligo di permanenza domiciliare, devono essere osservate con la massima diligenza. Addurre scuse generiche e non provate, come quella di non aver sentito il citofono, si rivela una strategia processuale inefficace e destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Affermare di non aver sentito il citofono a causa di un sonno profondo è una difesa valida per la violazione della sorveglianza speciale?
No, secondo l’ordinanza, tale difesa è stata ritenuta una mera doglianza di fatto e giudicata inverosimile, specialmente in assenza di prove mediche che attestino una condizione patologica. La Corte ha ritenuto che una giustificazione del genere non sia sufficiente a contrastare l’evidenza di un ‘perdurante ed intenso scampanellio del citofono’.
Come vengono valutate le circostanze attenuanti generiche e la recidiva in questi casi?
La loro concessione o esclusione non è automatica ma si basa su una valutazione discrezionale del giudice di merito. In questo caso, i giudici hanno negato le attenuanti e confermato la recidiva basandosi sui precedenti penali e sulla personalità dell’imputato, considerata incline a commettere reati. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12882 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 06.10.2020, con la quale COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ( perché essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di non uscire di casa in orario notturno). Rilevato che avverso il provvedimento suindicato, ricorre l’imputato, per mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione cori riferimento sia all’affermazione della sua penale responsabilità, che al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva.
In particolare, con il presente atto di gravame, si deduce tanto la mancata considerazione dei rilievi difensivi circa la presenza dell’imputato presso la propria abitazione all’atto del controllo e le ragioni della mancata risposta al citofono, quanto l’ingiustificato automatismo operato dal Giudicante tra l’esistenza dei precedenti penali e l’applicazione della recidiva.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto è inammissibile perché fondato su mere doglianze di fatto, afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (laddove, in punto di configurabilità degli addebiti, si dà atto della inverosimiglianza della tesi difensiva, alla luce delle evidenze probatorie che riscontrano la impossibilità dell’imputato di non sentire il perdurante ed intenso scampanellio del citofono, e la mancata allegazione di stati patologici tali da rendere credibile un sonno così profondo da non essere interrotto dal ripetuto suono del citofono; nondimeno, quanto al trattamento sanzionatorio, si evidenzia come i trascorsi criminali e la personalità dell’imputato, incline alla commissione di reati, giustifichino il mancato riconoscimento delle attenuanti e la mancata esclusione della recidiva (nello stesso ordine di idee, si veda Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Fresidente