Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2617 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2617 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Polignano a Marell novembre 2018.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della mancata valutazione di cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 cod. proc. pen., che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso delle indagini preliminari dai Carabinieri del Compagnia di Bari Centro novembre 2018, risultavano univocamente orientati contro NOME COGNOME, non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come contestato all’imputato.
Ritenuto che da tali accertamenti emergeva che COGNOME, senza giustificato motivo, si era allontaNOME dal Comune di Bari, per andare a pranzare, nel ristorante “Villa degli Aranci” di Polignano a Mare, in compagnia di NOME COGNOME, in violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno irrogatagli dal Tribunale di Bari il 7 gennaio 2012.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.