Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2609 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a RAGIONE_SOCIALE il 28 febbraio 2019.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di RAGIONE_SOCIALE risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, che, il 28 febbraio 2019, alle ore 02.25, non veniva trovato nella sua abitazione negli orari prescritti dalla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 20 maggio 2015.
Ritenuto che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, NOME COGNOME, a fronte delle contestazioni che gli venivano elevate, non forniva «alcuna giustificazione né alcuna ricostruzione alternativa dei fatti », utile chiarire la sua posizione.
Ritenuto che l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME, che risultava gravato da significativi precedenti penali, per i quali aveva scontato sedici anni di reclusione, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 de 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’8 gennaio 2026.