Violazione Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La violazione della sorveglianza speciale è un reato che sanziona chi non rispetta le prescrizioni imposte da questa misura di prevenzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del ricorso in sede di legittimità, chiarendo perché non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con l’obbligo, tra gli altri, di non rincasare dopo le ore 21:00 e di non uscire prima delle 07:00 del mattino senza un comprovato motivo. L’imputato veniva condannato in primo grado per aver violato ripetutamente queste prescrizioni.
La Corte d’Appello, pur confermando la sua colpevolezza, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’entità della pena a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. Secondo i giudici di merito, le violazioni erano state ampiamente provate dalle annotazioni di polizia relative ai controlli effettuati presso l’abitazione dell’imputato.
Il Motivo del Ricorso e la Violazione Sorveglianza Speciale
Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, concentrando le sue censure su un singolo episodio. La difesa sosteneva che, in quella specifica occasione, gli agenti di polizia non avessero verificato di persona l’assenza dell’uomo dalla sua abitazione, ma si fossero basati unicamente sulle dichiarazioni rese dalla madre convivente.
Secondo il ricorrente, questa modalità di accertamento avrebbe creato un vulnus probatorio, ovvero una debolezza nella prova, che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare l’attendibilità di quella prova.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le argomentazioni della difesa. I giudici hanno chiarito un punto fondamentale del processo penale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito è limitato al cosiddetto sindacato di legittimità, ossia verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse basato su deduzioni generiche e assertive, finalizzate a provocare un riesame delle fonti di prova. Questo tipo di valutazione è estranea ai poteri della Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali. Pertanto, tentare di offrire una lettura alternativa delle prove, come l’attendibilità delle dichiarazioni della madre, rappresenta un’inammissibile incursione nel merito della vicenda.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. L’appello alla Suprema Corte deve basarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
In cosa consisteva la violazione della sorveglianza speciale contestata?
La violazione consisteva nel non aver rispettato, in più occasioni, le prescrizioni imposte dalla misura, in particolare l’obbligo di rincasare entro le ore 21:00 e di non uscire di casa prima delle ore 07:00 senza una comprovata necessità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che la sentenza in epigrafe ha riformato, solo in punto di pena, quella di pri grado, riducendo la sanzione ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per il re continuato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui RAGIONE_SOCIALE era sottoposto in forza del decreto n. 45/2019 del Tribunale di Roma, in quanto non ottemperava – in più occasioni- al precetto di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire delle ore 7.00 senza comprovata necessità;
Ritenuto, altresì, che la Corte di appello di Roma ha osservato – quanto alli episodi violativo del 14 gennaio 2021 – che questo, al pari degli altri, risultava pienamente riscon dalle annotazioni di polizia in ordine agli interventi eseguiti presso l’abitazione dell’impu p. 2 del provvedimento impugnato);
Considerato che il ricorso, con cui viene censurata la motivazione della sentenza nell parti in cui non avrebbe valutato, con riguardo all’episodio sopra citato, che gli operant avevano fatto accesso all’abitazione di NOME, ma si erano limitati a fondare il prop convincimento sulle dichiarazioni della madre convivente e che, dunque, sussisterebbe, relativamente a tale singolo accadimento, un vulnus probatorio, risulta inammissibile perché, con deduzioni generiche e assertive, è volto a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie – estraneo al sindacato di legittimità – alternativo a quello condotto dal giud appello con la suindicata motivazione, che appare esaustiva, logica e saldamente ancorata alle risultanze processuali;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorre deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento del spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 de 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024.