Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15739 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto nessuno dei quattro motivi dedotti da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il decreto di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S., che ha assunto i connotati del (<presupposto» degli obblighi e delle prescrizioni violate, oggetto della condanna, era, come si evince dalla sua motivazione (pagina 4 in particolare), fondato su entrambe le fattispecie di pericolosità previste dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 alle lettere a) e b), quindi anche su quella non interessata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale si cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Più in particolare, l'applicazione della sorveglianza speciale è stata giustificata dalla consumazione da parte del proposto di delitti, quali furti e rapine, che avevano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti una componente significativa del suo reddito
In ogni caso, la verifica, della perdurante "base legale" del provvedimento presupposto dell'illecito penale è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996 – 01).
Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato non essendoci dubbio che, nell'osservanza dei principi della giurisprudenza di legittimità richiamati dal ricorrente, la violazione della prescrizione specifiche di non rincasare dopo una certa ora, configura il reato di violazione degli obblighi inerenti all sorveglianza speciale perché determina un "annullamento" di fatto della misura", dando luogo ad un'offesa in concreto del bene giuridico tutelato, frustrando le esigenze di controllo del sorvegliato, oltre a costituire indice della volontà diret di quest'ultimo ad eludere la misura di prevenzione personale.
Il terzo motivo propone censure sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che non sono consentite perc:hé, nella sostanza, sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte distrettuale, che, con argomenta o
t GLYPH plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare l’invocato beneficio, i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi valutabili in favore dell’imputato.
Il quarto motivo è versato in fatto e comunque manifestante infondato trascurando che la sentenza impugnata ha negato l’applicazione dell’art 131 bis cod. pen. non solo per la non occasionalità della trasgressione ma anche per la particolare non tenuità dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato, l’intensità de dolo e le modalità insidiose di compimento della condotta.
Rilevato che, in defnitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 GLYPH