Violazione Sorveglianza Speciale: Non Rispondere al Citofono Costa Caro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42022/2024, ha affrontato un caso di violazione sorveglianza speciale, stabilendo principi importanti sulla prova dell’assenza dal domicilio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per non essere stata trovata in casa durante un controllo serale delle forze dell’ordine. La decisione sottolinea come la mancata risposta a ripetute chiamate al citofono possa costituire un elemento sufficiente a dimostrare l’inosservanza delle prescrizioni imposte.
I Fatti del Caso
Una donna, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, veniva condannata in primo grado dal Tribunale di Foggia e successivamente in appello dalla Corte di Bari. L’accusa era quella di aver violato le prescrizioni della misura, in particolare l’obbligo di permanere nel proprio domicilio in determinate ore.
Il fatto risale al 14 aprile 2015, quando, alle ore 22:19, le forze dell’ordine effettuavano un controllo presso la sua abitazione. Secondo la testimonianza dell’agente operante, nonostante avessero citofonato ripetutamente (due o tre volte), non avevano ricevuto alcuna risposta. Sulla base di questa sola circostanza, i giudici di merito avevano ritenuto provata l’assenza della donna e, di conseguenza, la sua colpevolezza per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011.
La Difesa dell’Imputata e il Ricorso in Cassazione
Tramite il proprio difensore, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello. La tesi difensiva si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, i giudici avevano erroneamente dedotto la sua assenza dalla sola mancata risposta al citofono, senza considerare altre possibili spiegazioni. Il ricorso mirava a dimostrare che tale circostanza, da sola, non poteva costituire una prova certa della violazione sorveglianza speciale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze sollevate non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno chiarito che le censure proposte erano di natura puramente fattuale, ovvero miravano a una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione.
La Corte ha evidenziato che il ricorso era meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione puntuale e chiara, aveva stabilito che gli elementi a disposizione erano sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputata. La testimonianza dell’agente, che aveva confermato di aver citofonato più volte senza ottenere risposta, è stata considerata un elemento di prova decisivo e attendibile. Pertanto, la logica seguita dai giudici di merito nel ritenere provata l’assenza della donna era corretta e non presentava vizi.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché le critiche sollevate si concentravano su una valutazione dei fatti, ambito precluso al giudizio di legittimità. La decisione della Corte d’Appello era stata adeguatamente motivata, basandosi su elementi concreti come la testimonianza dell’agente di polizia.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: in un procedimento per violazione sorveglianza speciale, la prova dell’assenza dal domicilio può essere legittimamente desunta da elementi indiziari chiari e concordanti, come la reiterata mancata risposta al citofono durante un controllo ufficiale.
La mancata risposta al citofono è sufficiente per provare la violazione della sorveglianza speciale?
Sì, secondo questa ordinanza, la testimonianza di un agente che dichiara di aver ripetutamente citofonato senza ottenere risposta può essere considerata un elemento sufficiente per dimostrare l’assenza della persona dal domicilio e quindi la violazione delle prescrizioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di fatto, ovvero chiedeva una nuova valutazione delle prove (come l’attendibilità della testimonianza dell’agente), cosa che non è permessa in sede di legittimità. La Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna a un anno di reclusione è diventata definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42022 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo presente nel proprio domicilio alle ore 22:19 del 14/04/2015, e la condannava alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, avendo i Giudici di merito GLYPH erroneamente desunto l’assenza dal domicilio dell’imputata dalla sola circostanza che ella non aveva risposto al citofono.
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità perché versate integralmente in fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 3 e 4). Nel caso in esame, il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell’imputata per il contestato reato, posto che dall’esame testimoniale dell’operante si evinceva che egli la sera del controllo aveva ripetutamente citofonato (2 o 3 volte) all’appartamento dell’imputata, senza ottenere risposta.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.