Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTAGIRONE il 02/01/1991
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del Tribunale di Caltagirone pronunciata il 19 aprile 2023 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lg 159/2011, per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione dell sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di due controlli effettuati dalle forze di polizia il 7 ed 10 febbraio 2023 orari in cui egli non poteva uscirne;
Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. ‘prescrizioni accessorie’ di cui all’art. 8 d.lgs. n del 2011 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai rea di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l’imputato non si trovava in casa in occasione dei controlli e che la tesi difensiva secondo la quale egli, una occasione, si trovava presso il pronto soccorso dove aveva accompagnato la fidanzata era rimasta priva di riscontro;
Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianz speciale, l’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018 Rv. 274814 – 01);
Rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative alla conferma della recidiva poiché la Corte territoriale -senza incorrere in vizi logici – ha evidenzia riguardo l’esistenza, all’epoca dei fatti, di due precedenti condanne per violazione dell legge stupefacenti ed una per evasione (divenute irrevocabili nel 2014 e nel 2018) e che le violazioni poste in essere dall’imputato erano indice di una accresciuta capacità
delinquenziale del soggetto, mostratosi del tutto insensibile agli effetti delle preceden condanne pronunciate nei suoi confronti;
Considerato, poi, che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento dell consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878);
Rilevato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio d motivazione – sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.