Violazione Sorveglianza Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La decisione si concentra sulla violazione sorveglianza speciale, confermando la condanna di un individuo e dichiarando inammissibile il suo ricorso per la genericità delle censure mosse. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità e le conseguenze di un ricorso presentato senza motivi solidi.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per aver violato gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In particolare, il soggetto era stato sorpreso dalle forze dell’ordine in un comune diverso da quello di residenza a cui era vincolato, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dall’autorità giudiziaria. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, in particolare riguardo alle modalità del suo riconoscimento da parte dei Carabinieri.
La Decisione della Corte e la Violazione Sorveglianza Speciale
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, le critiche sollevate dal ricorrente erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo specifico con il ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non evidenziava un reale vizio di motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti come un giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la genericità delle censure. Il ricorrente si è limitato a contestare il suo riconoscimento da parte dei Carabinieri senza però attaccare specificamente i passaggi argomentativi della sentenza impugnata che avevano portato alla conferma della sua colpevolezza. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve individuare con precisione il vizio di legge o di logica, non limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che il tentativo del ricorrente era quello di sollecitare una rivalutazione del merito, un’attività preclusa alla Cassazione. I giudici di legittimità non possono sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, coerentemente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Dato che la Corte territoriale aveva esaminato in modo logico gli elementi a disposizione per confermare la sussistenza del reato, ogni ulteriore discussione sul punto era da considerarsi inammissibile. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella presentazione di un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità e non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere estremamente rigorosa, focalizzandosi su vizi specifici della sentenza (illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione di legge) piuttosto che su una generica contestazione delle conclusioni del giudice di merito. Per i cittadini, la decisione serve da monito: un’impugnazione presentata senza validi motivi giuridici non solo verrà respinta, ma comporterà anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le censure mosse dal ricorrente sono state giudicate generiche, in quanto non si confrontavano con il ragionamento della sentenza impugnata e miravano a una diversa e non consentita valutazione nel merito degli elementi di prova.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto la presentazione del ricorso è stata ritenuta colposa.
Qual era l’accusa specifica contestata al ricorrente?
L’accusa era di aver violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato in un comune diverso da quello di residenza senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzio della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stata accertata la sua presenza nel comune di Agrate Brianza il giorno 14 aprile 2019 e, quindi, fuori del comune di residenza di Vimercate, senza la prescritta autorizzazione) in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011;
Considerato, che le censure del ricorrente riguardanti il suo riconoscimento da parte dei Carabinieri risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.