Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Terlizzi il 10 gennaio 2013.
Ritenuto che il ricorso in esame non critica la violazìone di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e dell risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto l’elevato disvalore dei fatti di reato contestati a COGNOME, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che in violazione delle prescrizioni del decreto del Tribunale di sorveglianza di Bari applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, al quale era sottoposto dal 10 dicembre 2012, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare funzionante, all’interno del quale era inserita la scheda telefonica n. 334-2126249.
Ritenuto che i pregiudizi penali da cui risultava gravato NOME COGNOME, alcuni dei quali connotati da specificità, correttamente richiamati a pagina 6 della sentenza impugnata, non consentivano l’esclusione della recidiva, reiterata specifica infraquinquennale, invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 21441 del 17/04/2009, Fiori, Rv. 243887 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.