Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perc sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblic sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l’altro, presentarsi quotidianamente presso la Caserma RAGIONE_SOCIALE Montecorvino Pugliano, ha violato, in quindici occasioni, tra il 4 settembre ed il 27 ott 2018, tali prescrizioni;
che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, svolge Bassano contestazioni di tangibile genericità in ordine all’omessa verifica dell’attu della sua pericolosità sociale che, ha debitamente spiegato la Corte di appel non era, nel caso di specie, necessaria, posto che l’esecuzione della misura prevenzione è stata sospesa per un periodo inferiore al biennio ed in forza applicazione di misura cautelare (e non, dunque, di esecuzione di condanna irrevocabile) e che il dato controverso era stato, comunque, positivament accertato dalla Corte di appello con il decreto emesso il 4 ottobre 2016, con quale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, è stata ridotta durata della misura di prevenzione;
che parimenti incensurabili sono le considerazioni dedicate dal giudice d merito all’elemento soggettivo del reato, comprovato, al di là di ogni ragionevo dubbio, dalla reiterazione, in un arco temporale circoscritto, di violazioni assistite da giustificazioni credibili, contegno che, correttamente, è stato rit frutto del deliberato intento di sottrarsi alle prescrizioni impartitegli a preventivo;
che ineccepibili si palesano, infine, le considerazioni dedicate dalla Corte appello all’applicazione della recidiva, imposta dal comprovato accrescimento della capacità a delinquere di Bassano il quale, gravato da numerosi precedenti due dei quali recenti e specifici, non ha mostrato segno alcuno di resipiscenza compreso la funzione rieducativa e di risocializzazione delle pene in precedenz irrogategli, ciò che induce a ritenere che gli illeciti qui oggetto di addebito frutto di ancor più intensa propensione criminosa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/09/2023.