Violazione Sorveglianza Speciale: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali in materia di violazione sorveglianza speciale, un reato che sanziona la trasgressione delle prescrizioni imposte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e chiarendo la natura dell’elemento psicologico richiesto e i limiti delle censure proponibili in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva violato gli obblighi ad essa connessi. La sua responsabilità penale veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Venezia. Contro questa seconda sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la violazione sorveglianza speciale
La difesa dell’imputato contestava la sentenza d’appello su due fronti:
1. L’elemento psicologico del reato: Il ricorrente sosteneva l’assenza di dolo, ovvero della volontà cosciente di violare le prescrizioni. Il motivo di ricorso, tuttavia, veniva giudicato dalla Cassazione come una confutazione generica di quanto già ampiamente motivato dai giudici di merito.
2. La dosimetria della pena: Il secondo motivo criticava la quantificazione della pena inflitta, ritenendola eccessiva o ingiusta.
È importante notare che la difesa aveva anche presentato una memoria conclusionale, ma la Corte ha rilevato come questa fosse stata trasmessa tardivamente, violando il termine di quindici giorni liberi prima della trattazione, previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambi i motivi proposti.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato in materia di violazione sorveglianza speciale: il reato è punito a titolo di dolo generico. Ciò significa che per la configurazione del delitto è sufficiente la consapevolezza di essere sottoposti alla misura di prevenzione e la volontà cosciente di non adempiere agli obblighi imposti. Non hanno alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità penale, le finalità o le motivazioni personali che hanno spinto il soggetto a trasgredire. La Corte ha richiamato una propria precedente pronuncia (Sez. 1, n. 11929/2024) per sottolineare come la valutazione del giudice di merito fosse stata puntuale e corretta.
In relazione al secondo motivo, quello sulla dosimetria della pena, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse “sufficiente e non illogica”. Questo conferma un altro principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Suprema Corte non può riesaminare il merito della quantificazione della pena, ma può solo verificarne la coerenza e la logicità della motivazione. Se la decisione del giudice di merito è adeguatamente giustificata, essa non è sindacabile in Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida l’interpretazione del reato di violazione sorveglianza speciale, chiarendo che la semplice consapevolezza di violare le prescrizioni è sufficiente per integrare il dolo. In secondo luogo, evidenzia la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici, che si confrontino puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La genericità delle censure, così come il mancato rispetto dei termini processuali, conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’elemento psicologico necessario per il reato di violazione della sorveglianza speciale?
Per questo reato è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza degli obblighi da rispettare a causa della misura di sorveglianza speciale e nella cosciente volontà di violarli, indipendentemente dalle finalità che hanno determinato la condotta.
Perché il motivo di ricorso relativo alla pena è stato respinto?
Il motivo è stato respinto perché la motivazione della Corte d’Appello sulla dosimetria della pena è stata ritenuta sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare la quantificazione della pena se la decisione dei giudici di merito è adeguatamente motivata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è basato su motivi generici?
Se un ricorso si limita a contestare genericamente le valutazioni del giudice di merito senza argomentazioni specifiche, viene dichiarato inammissibile. La conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14066 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4516/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1978/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO’ il 04/06/1978
avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d’appello di Venezia
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 de 2011; esaminato il ricorso;
Rilevato che la memoria conclusionale successivamente trasmessa non rispetta il termine dei quindici giorni liberi antecedenti la trattazione, stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta genericamente confutativo dell’elemento psicologico del reato contestato, risolventesi nel dolo generico (importante la consapevolezza degli obblighi da ottemperare per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta: Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010-01), dal giudice a quo puntualmente riscontrato;
che il secondo motivo investe la dosimetria della pena, sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME