Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14066 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4516/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1978/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d’appello di Venezia
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 de 2011; esamiNOME il ricorso;
Rilevato che la memoria conclusionale successivamente trasmessa non rispetta il termine dei quindici giorni liberi antecedenti la trattazione, stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta genericamente confutativo dell’elemento psicologico del reato contestato, risolventesi nel dolo generico (importante la consapevolezza degli obblighi da ottemperare per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determiNOME la condotta: Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010-01), dal giudice a quo puntualmente riscontrato;
che il secondo motivo investe la dosimetria della pena, sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME