Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1576 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/12/1982
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale in relazione al capo b), per difetto di querela, nonché ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME rideterminando la pena irrogata, per il solo capo a) (art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011), in quella di mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva.
2.Avverso la descritta sentenza, con I motivo unico dedotto, l’imputato, per il tramite del difensore, contesta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, lett. d) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
Si assume che la Corte territoriale, da un lato, dichiara inammissibile l’appello, dall’altro, invece, si pronuncia per l’improcedibilità quanto al capo b) per difetto di querela e ha escluso la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a), dunque formulando un giudizio di ammissibilità implicita del gravame.
In ogni caso, si insiste per l’accoglimento dei motivi di appello relativamente al reato di cui al capo a), sia in punto di responsabilità che quanto al trattamento sanzionatorio, rimarcando che si tratta di censure senz’altro ammissibili anche in considerazione della qualità della motivazione resa dal primo giudice su tale ultimo punto e, quindi, rilevando l’adeguatezza delle censure formulate con il gravame.
3.Va rilevato che il reato contestato al capo a) non sussiste.
3.1.Deve essere, invero, sottolineato che la sentenza impugnata esclude l’ammissibilità dell’appello (evidentemente in relazione alle deduzioni relative al capo a), avendo, invece, rilevato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela in ordine al capo b), per l’effetto pervenendo alla rideterminazione della pena irrogata dal primo giudice, al netto di quella relativa al reato di cui al capo b) per il quale è stata riscontrata la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale promossa per carenza di querela.
Ciò premesso, si rileva che la difesa si lamenta del fatto che i motivi di appello, sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, con riferimento al residuo reato di cui al capo a), sono stati ritenuti generici con ragionamento che non avrebbe tenuto conto della stringatezza della motivazione del primo giudice, alla quale, invece, i motivi di gravame si erano proporzionalmente e specificamente rapportati.
3.2. Ciò posto, si rileva che il fatto di cui al capo a), commesso in data 23 maggio 2015, è contestato per la violazione dell’art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
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di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Acate, l’imputato ne violava gli obblighi, ponendo in essere il furto aggravato contestato al capo b) per il quale, peraltro, risulta riscontrata l’estinzione per sopravvenuto difetto querela.
Si richiama, ai fini di valutare la sussistenza del fatto, la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01) secondo la quale l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione.
In motivazione la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha specificato che l’obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, sicché il sorvegliato speciale che avrà commesso un reato comune o un illecito amministrativo sarà punito solo per questi, non anche per il delitto di cui al secondo comma dell’art. 75 cit.
La commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potrà tuttavia avere rilevanza per l’eventuale modifica della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 159 del 2011. Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere modificato, in senso più restrittivo, su richiesta dell’autorità proponente «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». La commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale potrà essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non può integrare una fattispecie penale, ma può costituire un presupposto per l’aggravamento della misura della sorveglianza speciale, nell’ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un soggetto è pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi ellementi acquisiti a giustificazione dell’aggravamento richiesto (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015, Concas; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini).
4.Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato di cui al capo a) non sussiste, statuizione nella quale restano assorbiti i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. Ferma restando la statuizione, già contenuta nella sentenza impugnata, di improcedibilità
dell’azione penale promossa, relativamente al reato sub b), per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente