Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39585 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 15 maggio 2024 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (commesso in Bologna dal 27 febbraio 2020 sino all’attualità), per avere violato gli obblighi inerenti la misu prevenzione della sorveglianza con obbligo di soggiorno, avendo trasgredito la prescrizione relativa all’obbligo di presentazione al commissariato della polizia di Stat Bolognina Pontevecchio;
Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto commesso in Reggio Emilia il 24 agosto 2020 per precedente giudicato e che ha concesso le attenuanti generiche rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza;
Considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. ‘prescrizioni accessorie’ di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (e neppure specificamente contestato dall’odierno ricorrente) che l’imputato, nei giorni sopra indicat non si era recato presso il sopra indicato commissariato
Considerato che la Corte di appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso l’errore scusabile invocato dall’imputato, rilevando che egli non avev dimostrato di essere ricoverato in ospedale nelle giornate sopra indicate;
Ritenuto, poi, che la Corte distrettuale ha respinto la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva evidenziando, senza incorrere in evidenti vizi logici, che l’imputato risu
essere persona inaffidabile ed indifferente al rispetto di qualsivoglia regola, com confermato dai suoi numerosi precedenti penali anche in tema di violazione delle prescrizioni di misure di prevenzione;
Rilevato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando il vizio di motivazione – solleci in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare, in parte, il giudizio di penale responsabilità e per escludere l’applicabilità di una pena sostitutiva;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.