Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con funzione di riesame del 10/08/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
, COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria con funzione di riesame, ha rigettato la richiesta proposta da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con la quale il Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Calabria, in data 22 luglio 2023, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il divieto di allontanamento dal domicilio, la mattina prima delle ore sei e l’obbligo di rincasare entro le ore venti, portando con sé la carta precettiva, imposto con misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in atto a suo carico.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato per il tramite del difensore denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’ordinanza del Tribunale non avrebbe esaminato i motivi di ricorso, illustrati oralmente nell’udienza camerale, né spiegherebbe perché la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata applicata al ricorrente de plano, dopo un periodo di carcerazione intramuraria e di detenzione domiciliare senza procedere alla rivalutazione della pericolosità sociale.
L’ordinanza impugnata conterrebbe una motivazione apparente perché non rende percepibile il fondamento della decisione e si basa su argomenti non corrispondenti alle censure mosse in sede di discussione orale, indicate anche nel verbale dell’udienza tenuta davanti al Tribunale.
Il provvedimento non si soffermerebbe, a parere del ricorrente, sulla dedotta omessa rivalutazione della pericolosità sociale nel momento in cui il soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dopo un periodo di carcerazione intramuraria e detenzione domiciliare, è stato nuovamente sottoposto a misura, a dire del ricorrente senza alcuna rivalutazione della pericolosità svolta dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione.
La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Sicché le parti presenti, all’odierna udienza, hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 ricorso, in primo luogo, denuncia in modo aspecifico, tutti e tre i vizi di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Sicché il dedotto vizio di motivazione, fin dall’impostazione dell’argomento di critica, è privo delle dovute specificazioni, lamentando tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica).
1.2.In secondo luogo, si deve rilevare, in ogni caso, che è noto l’indirizzo interpretativo richiamato dal ricorrente, alla stregua del quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01 ove, in motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni).
È nota, inoltre, la giurisprudenza di legittimità mercè la quale le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ricadano nell’ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal d. I. n. 144 del 2005 convertito dalla legge n. 155 del 2005) dal previgente art. 9, comma 2, L. 1423/56, così sanzionandosi l’inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1 del citato art. 75, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la so sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612 – 01; Sez.
1, 27/01/2009 n. 8412, COGNOME, Rv. 242975; Sez. 2, 27/03/2012 n. 27022, Cozzella, Rv. 253410).
Con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l’ipotesi del sorvegliato speciale cd. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono.
L’art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità e di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, Cacucciolo, Rv. 285051 – 01).
1.3.Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame (cfr. ordinanza di convalida e contestuale applicazione della custodia in carcere), è stato accertato che COGNOME, al momento del controllo che ha condotto al suo arresto (alle ore 3:15 circa del giorno 22 luglio 2023), era risultato sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei, disposta con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria del 26 febbraio 2020, misura che risulta prorogata, per un ulteriore anno, con successivo decreto, del medesimo Tribunale del 10 febbraio 2022, nonché sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Reggio Calabria.
Si rimarca, poi, a p. 3 del provvedimento genetico, che il provvedimento, al momento dell’arresto, era senz’altro efficace, posto che, con verbale del 14 giugno 2022, la misura era stata ripristinata per il residuo periodo di anni uno, mesi sette e giorni ventisette.
Emerge, inoltre, che la misura in atto prevedeva prescrizioni, tra le altre, di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore diciannove e dopo le ore venti, nel periodo tra maggio e settembre, senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale Autorità di pubblica sicurezza.
A fronte di dette circostanze, emergenti dal provvedimento genetico, si evidenziano, da parte del ricorrente soltanto censure relative alla dedotta, carente verifica, da parte dell’Autorità giudiziaria in materia di Misure di
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prevenzione, quanto all’attualità della pericolosità sociale e l’esistenza di un periodo intermedio di sottoposizione a misura detentiva precedente alla risottoposizione alla misura, senza, peraltro, tenere conto che vi è stato un periodo prolungato, senza soluzione di continuità, all’esito del quale l’indagato è risultato essere stato sottoposto alla misura di prevenzione.
Anzi, l’ordinanza genetica rende conto della circostanza che è intervenuto altro decreto, nel 2022, con il quale la misura di prevenzione da parte del Tribunale sezione Misure di prevenzione, prima disposta per una data durata, è stata prorogata di un altro anno, evidentemente all’esito di una verificata protratta pericolosità sociale, elemento con il quale il ricorso non si confronta compiutamente.
Ancora, si evidenzia che la lettura del verbale dell’udienza camerale celebrata dinanzi al Tribunale con funzione di riesame, attività necessaria in ragione dell’error in procedendo denunciato (l’accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, ove la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 60 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. : Sez. U., 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ha consentito di acclarare che, in quella sede, il difensore si era limitato a produrre documentazione e a insistere nell’accoglimento della richiesta di riesame, in via gradata chiedendo l’applicazione di misura meno afflittiva, senza che risulti ulteriore specificazione orale, come dedotto, di richieste avanzate in quella sede. Né, con il ricorso, dette richieste vengono specificamente illustrate, limitandosi la censura a contestare che la motivazione su queste sarebbe stata omessa.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., posto che è stata trasmessa in data odierna, da parte del difensore, AVV_NOTAIO, nota con la quale si comunica che l’indagato è stato, medio tempore, posto agli arresti domiciliari presso la Comunità Il Segno in data 19 gennaio 2024, vicenda, comunque, non incidente sull’interesse a coltivare il ricorso in esame, con il quale si attinge il profilo della gra indiziaria.
P.Q.M.
2 COGNOME
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p rocessuali.
Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il resid nte