Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG si riporta alla memoria già depositata concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME insiste sulla ammissibilità del ricorso e la sua fondatezza, si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 ottobre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Asti il 14 ottobre 2020 all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 650 cod. pen., perché il 5 maggio 2019 non aveva portato con sé la carta di permanenza relativa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, applicata nei suoi confronti dal Tribunale di Torino con provvedimento del 14 novembre 2018 (notificatogli il 28 dicembre 2018);
violazione dell’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 5 maggio 2019, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di cui sopra, si era posto alla guida di un’autovettura con patente revocata con provvedimento del 20 dicembre 2013;
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il 20 agosto 2019, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di cui sopra, aveva violato la prescrizione di cui al provvedimento del 4 febbraio 2029 relativa alla possibilità di allontanarsi dal proprio domicilio solo per svolgere attività lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE Castagnito dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, essendo stato sorpreso presso l’albergo “Castahotel” di Castagnito in compagnia di NOME dalle 15:30 alle 16:50.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nonostante specifico motivo di appello sul punto, avrebbe del tutto omesso di considerare che, con riferimento al capo di imputazione sub c, l’imputato non aveva violato la prescrizione impostagli, posto che era uscito dal proprio domicilio nella fascia oraria nella quale era stato autorizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, ad esclusione del primo motivo di appello (accolto), gli altri motivi di appello erano infondati.
Secondo il giudice di secondo grado, infatti, le condotte accertate erano sintomatiche di una inclinazione dell’imputato a non ottemperare alle prescrizioni a lui imposte, considerando che – come già accertato dal giudice di primo grado – era emerso che lo stesso, con riferimento al capo di imputazione sub c, era stato sorpreso dai Carabinieri in un hotel in Castagnito con una donna, per circa un’ora.
L’imputato, pertanto, aveva violato la prescrizione impostagli, posto che si era allontanato dal proprio domicilio non per svolgere attività lavorativa, e l’atto di appello, per la sua genericità, non aveva saputo offrire sul punto una ricostruzione alternativa del fatto, non avendo fornito alcun elemento ulteriore al giudice di secondo grado, che ha quindi confermato la sentenza appellata.
Non rileva dunque l’orario dell’uscita ma sua finalità, risultata diversa da quella per la quale poteva beneficiare dell’autorizzazione.
Si consideri, infatti, che in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sembra corretto affermare che con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento.
L’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, al comma 1, l’ipotesi del sorvegliato speciale c.d. semplice che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al comma 2, invece, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi si riferiscono.
L’art. 8 del citato d.lgs., per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato c.d. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali: l’impegno generico a vivere onestamente, rispettando le leggi; darsi alla ricerca di un lavoro; fissare la dimora, rendendone ridotta l’autorità di pubblica sicurezza; non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso alla medesima autorità; non associarsi abitualmente a pregiudicati e/o a persone, a loro volta, sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro; non partecipare a pubbliche riunioni; non portare armi.
Il comma 5 del medesimo articolo, infine, prevede che ai soggetti sopra indicati, oltre ai suddetti obblighi, possano essere imposte prescrizioni ritenute eventualmente necessarie per soddisfare esigenze di difesa sociale.
Qualora sia applicato l’obbligo o il divieto di soggiorno, il comma 6 prevede r Th che possano essere imposte, in aggiunta, alcune condotte, espii . amente ,
qualificate come “prescrizioni”: non andare lontano dall’abitazione scelta, senza preventivo avviso all’Autorità incaricata della sorveglianza, presentarsi alla predetta autorità, quando convocati e, comunque, nei giorni programmati, allontanarsi dal proprio domicilio solo per svolgere attività lavorativa.
In forza di quanto sopra, si può affermare che, in tema di sorveglianza speciale, le c.d. prescrizioni accessorie di cui al citato art. 8 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2023