Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34031 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/05/2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto NOME responsabile della violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare notturna (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), commessa nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2022 a Sesto San Giovanni, e concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, applicata la riduzione per il rito prescelto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
L’imputato era sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di permanenza in casa dalle 22 alle 7, disposta dal Tribunale di Milano con decreto del 19/01/2021, e venne sorpreso fuori dalla propria abitazione alle 23:40 dell’8 maggio e successivamente, alle 2:30 del 9 maggio, mentre cantava per strada ad alta voce.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1 Con la prima censura, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’erronea qualificazione della condotta.
Il comportamento accertato integrava la violazione di alcune prescrizioni e non doveva per questo ritenersi riconducibile alla fattispecie di delitto di cui all’ art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ma a quella di contravvenzione di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
2.2 Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’illegittimo diniego dell’applicazione al caso di specie dell’art. 131 bis cod. pen., basato solo sul fatto che non era stata considerata la condotta come unitaria e non frazionata in due successive azioni e che si era dato rilievo ai precedenti
penali dell’imputato, senza tenere conto delle sue condizioni personali documentate.
2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’applicazione degli artt. 99 e 62 bis cod. pen.
I giudici di merito avevano valorizzato precedenti penali assai remoti e non avevano tenuto conto del fatto che la condotta era unicamente conseguente alla condizione di disagio dell’imputato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, poichØ non risulta che all’imputato sia stato applicato anche il divieto o l’obbligo di soggiorno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
E’ fondato il primo motivo, mentre gli altri restano assorbiti ma non preclusi.
La difesa sottolinea che la condotta dell’imputato Ł consistita nella violazione di una specifica prescrizione correlata alla misura di prevenzione applicatagli dal Tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione con decreto in data 19/01/2021.
La statuizione contenuta in quel decreto prevedeva l’applicazione della misura di sorveglianza di pubblica sicurezza e conteneva – associate a quella misura – le seguenti prescrizioni: di fissare all’atto della sottoposizione la propria dimora e di farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza non allontanandosi dalla propria dimora senza preventivo avviso a quest’ultima, di darsi alla ricerca di un lavoro, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono state sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza, di non rincasare la sera piø tardi dalle ore 22,00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7,00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all’autorità di pubblica sicurezza, di non detenere e portare armi di qualsiasi natura, di non partecipare a riunioni in luogo pubblico per le quali deve essere dato preavviso alle pubbliche autorità e di non frequentare bar e luoghi dove normalmente si somministrano e si consumano bevande alcoliche.
La contestazione ha ad oggetto la violazione in due diverse occasioni della prescrizione di non rincasare la sera piø tardi dalle ore 22,00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7,00 senza comprovata necessità.
La difesa sostiene che, essendo la condotta circoscritta alla violazione di una prescrizione e non della misura di prevenzione, doveva essere qualificata ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
2.1. L’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 prevede due diverse fattispecie di reato.
Al primo comma Ł previsto che «il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale Ł punito con l’arresto da tre mesi ad un anno», descrivendo un fatto tipico di tipo contravvenzionale; al secondo comma Ł descritta una condotta piø grave, sanzionata quale delitto, e si stabilisce che «se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed Ł consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza».
Secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, «in tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, valevoli ad adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie delle misure di prevenzione, hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del decreto citato, sicchØ anche la loro violazione integra tali reati» (Sez. 1, n. 32575 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 285051 – 01; analogamente già Sez. 1, n. 12889 del
26/02/2018, Rv. 272612 – 01).
Il principio di accessorietà comporta che la violazione della prescrizione integra il delitto dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, se la prescrizione medesima Ł stata applicata in relazione ad una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di dimora.
2.2. La prescrizione violata dall’odierno imputato integrava un provvedimento applicativo della sorveglianza speciale e quindi doveva considerarsi ad essa «inerente».
Nella decisione impugnata si evidenza tale accessorietà per affermare che nel caso di specie il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Tuttavia nel decreto che applica la sorveglianza speciale non Ł aggiunto in parte dispositiva nØ l’obbligo nØ il divieto di dimora.
Con il provvedimento veniva imposta la prescrizione di fissare, all’atto della sottoposizione alla sorveglianza speciale, la propria dimora e di farla conoscere all’autorità di pubblica sicurezza non allontanandosene senza preventivo avviso a quest’ultima.
Tale prescrizione non può essere assimilata all’obbligo di dimora.
L’obbligo e il divieto di dimora sono misure tipiche e previste dall’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e devono avere uno specifico oggetto: il divieto di soggiorno può riguardare uno o piø comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o una o piø regioni; l’obbligo di soggiorno può essere imposto nel comune di residenza o di dimora abituale.
La prescrizione di fissare una dimora da comunicare all’autorità di pubblica sicurezza Ł prevista tra quelle accessorie descritte dall’art. 8, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011 e, a differenza dell’obbligo di dimora che si impone nel comune di residenza o di dimora abituale, questa prescrizione lascia al prevenuto la scelta del comune e del luogo dove fissare la dimora.
In assenza di una esplicita indicazione nel decreto applicativo dell’obbligo o del divieto di dimora che si accompagna alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, pertanto, la prescrizione di fissare una dimora non consente di dare applicazione all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che tra gli elementi del fatto tipico richiama una misura di prevenzione applicata ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
2.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il fatto accertato a carico dell’imputato Ł stato erroneamente qualificato ai sensi dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e deve invece essere riqualificato ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
Da tale riqualificazione deriva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinchŁ in nuovo giudizio, fermo l’accertamento del fatto illecito riconducibile alla contravvenzione di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice proceda a rivalutare i profili inerenti alla causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. e, ove ne vengano esclusi i presupposti, a determinare l’entità della sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 75, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così Ł deciso, 09/10/2025