Violazione Sorveglianza Speciale: Anche Uscire in Bici dal Comune è Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di violazione sorveglianza speciale, offrendo importanti chiarimenti sulla sufficienza del dolo generico e sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ribadito la sua linea rigorosa, confermando che anche un’infrazione apparentemente minore, come allontanarsi dal comune di residenza in bicicletta, integra pienamente il reato previsto dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza, veniva condannato sia in primo grado che in appello. La sua colpa era quella di aver violato le prescrizioni imposte, recandosi nel comune limitrofo a bordo di una bicicletta. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Violazione Sorveglianza Speciale
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Sosteneva, in sostanza, di non aver agito con l’intenzione specifica di trasgredire. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, ritenendo la sua condotta di lieve entità.
La Questione del Dolo Generico
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il primo motivo di ricorso, definendolo meramente enunciato e non conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale. Gli Ermellini hanno ricordato che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione sorveglianza speciale, è sufficiente il cosiddetto dolo generico. Questo significa che non è richiesta un’intenzione criminale specifica, ma basta la semplice consapevolezza di essere sottoposti a degli obblighi e la cosciente volontà di non adempierli. Le finalità o i motivi che spingono il soggetto a violare la prescrizione sono del tutto irrilevanti per la configurazione del reato.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d’Appello, che aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione dei giudici di merito si era basata sull’analisi del casellario giudiziale dell’imputato. Da tale documento emergeva una chiara ‘inclinazione del soggetto alla violazione delle regole impostegli’, un elemento che fa venire meno il carattere di ‘occasionalità’ del comportamento, requisito indispensabile per poter beneficiare della non punibilità. La Corte di Cassazione ha sottolineato come questa valutazione, essendo logica e ben motivata, non sia sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate generiche, confutative e non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Sul primo punto, la Suprema Corte ha ribadito il suo fermo orientamento secondo cui per la violazione sorveglianza speciale basta il dolo generico, inteso come consapevolezza della misura e volontà di violarla. Sul secondo punto, ha confermato che la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso l’occasionalità della condotta basandosi sul casellario giudiziale, era logica e insindacabile. La decisione dei giudici di merito di negare l’art. 131-bis c.p. è stata quindi ritenuta corretta.
Le conclusioni
L’ordinanza consolida due principi fondamentali in materia di misure di prevenzione. Primo, la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è un reato che non richiede un’intenzione malevola specifica; la semplice consapevolezza di trasgredire è sufficiente. Secondo, la storia criminale di un individuo è un fattore determinante per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche un’azione apparentemente innocua come una pedalata fuori comune può costare una condanna se inserita in un contesto di pregressa e abituale violazione delle regole. Il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende servono da monito sulla serietà con cui l’ordinamento tratta queste violazioni.
Per commettere il reato di violazione della sorveglianza speciale è necessario avere un motivo specifico?
No. Secondo la Corte, per questo reato è sufficiente il ‘dolo generico’, ovvero la semplice consapevolezza di essere sottoposto a obblighi e la volontà cosciente di non rispettarli, a prescindere dalle finalità della condotta.
Un reato può essere considerato di ‘particolare tenuità’ se la persona ha precedenti penali?
No. La sentenza chiarisce che il casellario giudiziale può essere usato per valutare l’inclinazione del soggetto a violare le regole. Se emerge una tendenza a delinquere, viene a mancare il requisito dell’occasionalità del comportamento, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Uscire dal comune di residenza in bicicletta costituisce una violazione grave della sorveglianza speciale?
Sì. La modalità della violazione (in bicicletta) non ne diminuisce la rilevanza penale. La sentenza conferma che qualsiasi allontanamento non autorizzato dal comune di soggiorno obbligato integra il reato, indipendentemente dal mezzo utilizzato o dalla distanza percorsa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/11/1955
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella di primo grado con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni inerenti l’obbligo di soggiorno recandosi nel Comune di Terme Vigliatore a bordo di una bicicletta;
letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
rilevato che:
quanto al primo motivo, che la mancanza dell’elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262);
in merito alla causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., l sentenza della Corte di appello ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale concludendo per la sussistenza dell’inclinazione del soggetto alla violazione delle regole impostegli ed escludendo l’occasionalità del comportamento, in uno con la logica (e insindacabile) valutazione circa la modalità di commissione della violazione;
ritenuto che, a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici, confutativi e comunque decentrati rispetto alla complessiva rado decidendi della sentenza impugnata;
considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024