Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Ritenuto che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, che confermato quella del Tribunale di Monza pronunciata il giorno 5 febbraio 2024 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’ art. 75, comma 2, d.l n. 159/2011 (accertato in Sesto San Giovanni dal 6 al 9 maggio 2023), per avere violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avendo trasgredito la prescrizione relativa all’obbligo di divieto di soggiorno nel comune Cinisello Balsamo e di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne senza la preventiva autorizzazione;
Considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. ‘prescrizioni accessorie’ di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura d prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (ed ammesso dallo stesso ricorrente) che l’imputato, nei giorni sopra indicati, si era recato presso il comu di Cinisello Balsamo senza la necessaria preventiva autorizzazione;
Rilevato che in tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave all persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l’intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà (Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Rv. 285611 – 01);
Considerato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha escluso lo stato di necessità invocato dall’imputato, rilevando che non potev configurarsi alcun pericolo di danno grave nei suoi confronti visto che egli avrebbe potuto avvertire le forze dell’ordine facendo presente di non potere dimorare più presso l’abitazione del nipote e non avendo dimostrato di avere la specifica necessità di assistere la madre proprio nei tre giorni in cui si era consumato il reato;
Rilevato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando il vizio di motivazione rispett alla sussistenza dello stato di necessità – sollecita in modo inammissibile una lettur alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per escludere la sussistenza della invocata scriminante;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.