Violazione Sorveglianza Speciale: Quando una Scusa Incredibile Rende il Ricorso Inammissibile
La violazione sorveglianza speciale è un reato che si configura quando un soggetto sottoposto a questa misura di prevenzione non rispetta le prescrizioni imposte dal Tribunale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come le giustificazioni fornite per tali violazioni vengano attentamente scrutinate dai giudici e di come la loro manifesta infondatezza possa condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado alla pena di quattro mesi di reclusione, proponeva ricorso in Cassazione. L’accusa era quella di aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto, essendo stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in orario notturno, oltre il limite consentito delle ore 21:00.
L’imputato, a sua discolpa, aveva sostenuto di essere uscito per una necessità impellente: acquistare delle medicine per il figlio. Tuttavia, questa giustificazione non aveva convinto i giudici di merito, che avevano confermato la condanna.
Le Motivazioni del Ricorso
Nel suo ricorso alla Suprema Corte, la difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità. Contestava inoltre l’entità del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Infine, chiedeva l’esclusione della recidiva, aggravante contestata sulla base dei suoi precedenti penali.
La Decisione della Corte: La Violazione Sorveglianza Speciale e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dalla difesa fossero generiche e, in sostanza, una mera riproposizione di argomenti già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’Appello. La decisione si è basata su una valutazione complessiva degli elementi, che andavano ben oltre la semplice violazione dell’orario.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza della Suprema Corte si sofferma su diversi punti cruciali che, insieme, hanno reso la versione dell’imputato del tutto inverosimile, giustificando la condanna e l’inammissibilità del ricorso.
In primo luogo, la giustificazione della necessità di acquistare farmaci è stata ritenuta priva di qualsiasi riscontro oggettivo. L’uomo non aveva saputo indicare né la farmacia verso cui si stava dirigendo, né il tipo di farmaco che intendeva acquistare. Inoltre, questa scusa è stata fornita solo nel corso del processo e non nell’immediatezza dei fatti ai carabinieri, che avrebbero potuto verificarne la veridicità.
Un elemento ritenuto particolarmente significativo è stato l’abbigliamento del ricorrente al momento del controllo. Indossava abiti scuri, uno scaldacollo e guanti da lavoro. Secondo la Corte, tale abbigliamento, in una notte di inizio settembre con temperature miti (superiori ai 17 gradi), appariva del tutto incompatibile con una rapida e urgente uscita per recarsi in farmacia. Al contrario, tale vestiario è stato considerato un forte indizio della presunta intenzione di compiere un delitto.
Infine, la Corte ha respinto la richiesta di esclusione della recidiva e di riconoscimento della tenuità del fatto, valorizzando i gravi precedenti penali dell’imputato. L’uomo risultava già condannato per rapina aggravata dall’uso delle armi, porto d’armi e furto aggravato. Questi precedenti delineavano un “percorso criminale ben definito”, rendendo la violazione sorveglianza speciale non un episodio isolato e di scarso rilievo, ma un’azione coerente con un profilo di pericolosità sociale che la misura di prevenzione mirava a contenere.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: chi viola una misura restrittiva della libertà personale, come la sorveglianza speciale, deve fornire una giustificazione non solo plausibile, ma anche credibile e, se possibile, supportata da elementi oggettivi. La valutazione del giudice non si limita al singolo fatto, ma considera il contesto complessivo, inclusi elementi indiziari come l’abbigliamento e la storia criminale del soggetto. Una scusa palesemente inverosimile o contraddetta dalle circostanze non solo non sarà sufficiente a scagionare l’imputato, ma potrà condurre a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Una giustificazione, anche se plausibile, è sempre sufficiente per evitare una condanna per violazione della sorveglianza speciale?
No. La giustificazione deve essere non solo plausibile ma anche provata con riscontri oggettivi. In questo caso, l’imputato non ha fornito alcuna prova, come il nome della farmacia o del farmaco, e ha presentato la sua versione solo in fase avanzata del processo.
L’abbigliamento di una persona può influire sulla valutazione della sua colpevolezza?
Sì, in questo caso l’abbigliamento (vestiti neri, scaldacollo e guanti da lavoro a settembre) è stato considerato un elemento significativo che smentiva la giustificazione fornita e suggeriva l’intenzione di commettere un altro reato, rendendo la violazione più grave.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente respinto nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte sono state ritenute generiche e una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito con motivazioni corrette. L’inammissibilità è una sanzione processuale per ricorsi che mancano dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2508 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2508 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 16/06/1988
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con la quale NOME COGNOME veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato le prescrizioni impostegli rincasando il 4.9.2019 oltre le ore 21:00 consentite.
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e al trattament sanzionatorio operato nei confronti del medesimo, nonché al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e alla mancata esclusione della recidiva – sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche oltre che reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito con corretti argomenti giuridici.
Invero, la suddetta Corte rileva che: – l’imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del 26.4.2017; – nella notte del 4.9.2019 Vitale, mentre era sottoposto a detta misura, era stato visto a bordo di un’autovettura in orario diverso da quello consentito, in violazione della prescrizione di non rincasare oltre le ore 21 e di non uscire la mattina prima delle 7; – il ricorrente riferiva di avere agito per la necessità di comprare delle medicine per i figlio, ma tale giustificazione era priva di alcun riscontro oggettivo, non avendo né indicato la farmacia presso la quale si stava dirigendo, né il farmaco che intendeva acquistare; – è rilevante che la giustificazione sia stata data solo nel corso dell’udienza, prima della discussione, e non nell’immediatezza dei fatti ai carabinieri, i quali avrebbero potuto verificarne la plausibilità; – significativo è anc l’abbigliamento indossato dal ricorrente nel momento in cui venne controllato, che sembra smentire la giustificazione di una mera uscita per recarsi in farmacia, risultando lo stesso vestito di nero con uno scaldacollo (ad inizio settembre, con temperature non inferiori ai 17 gradi) e dei guanti da lavoro; – non è possibile, quindi, ritenere il fatto di particolare tenuità, avendo NOME violato le prescrizioni imposteg presumibilmente per compiere un delitto; – la pena risulta in ogni caso di poco superiore al minimo edittale e in linea con la condotta censita; – la richiesta d esclusione della recidiva non può essere presa in considerazione in virtù dei
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precedenti penali del COGNOME che risulta essere stato condannato per rapina aggravata dall’uso delle armi, porto d’armi e furto aggravato in concorso, cogliendosi da tale vitale delinquenziale anteatta un percorso criminale ben definito da ritenersi aggravato dalla violazione per cui si procede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.