Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da: COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 09/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato) dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica il giorno 17 gennaio 2019 NOME COGNOME veniva condannato alla pena di mesi otto di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva), in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 75, cpv., d.lgs n.159/2011, per avere violato le prescrizioni relative alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto in forza del provvedimento del Tribunale di Foggia del 10 gennaio 2018 e, in particolare, per essersi recato senza autorizzazione in S. Margherita di Savoia, comune diverso da quello in cui aveva l’obbligo di soggiornare (Cerignola); reato commesso il 24 luglio 2018.
La Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Foggia avverso la quale l’imputato aveva proposto gravame.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la inosservanza degli artt. 23-bis d.l. 137/2020, 523, 602, 178 lett. c) e 180 del codice di rito rispetto al tardivo inoltro delle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bari avvenuto oltre il termine di dieci giorni prima della udienza del 9 giugno 2024, nella quale i procedimento si è svolto in modalità ‘cartolare’.
Secondo l’imputato il tardivo inoltro ha comportato un’ inevitabile violazione del suo diritto di difesa / non avendo potuto formalizzare le proprie conclusioni scritte in maniera adeguata e compiuta rispetto a quelle della pubblica accusa.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione non avendo la Corte territoriale spiegato in modo logico perché doveva escludersi l’ipotesi di particolare tenuità del fatto, che era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Quanto al primo motivo deve ricordarsi il condivisibile principio in forza del quale in tema di giudizio d’appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi della disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore AVV_NOTAIO non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l’onere di specificare concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, Rv. 285874 – 01).
Nella fattispecie, come visto, le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO erano state comunicate nove giorni prima dell’udienza al difensore dell’imputato il quale, dopo averle ricevute, non risulta avere eccepito alcunché e neppure avere richiesto il rinvio dell’udienza, essendosi limitato a depositare una memoria con la quale aveva insistito per l’accoglimento del gravame.
Inoltre, con il presente ricorso l’imputato si duole in modo del tutto generico della ritardata comunicazione senza, però, indicare i concreti pregiudizi da lui patiti a causa di essa.
Con riferimento alle censure riguardanti la negata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
La sentenza impugnata non è censurabile sul punto atteso che la Corte di appello di Bari per escludere la particolare tenuità del fatto ha dato rilievo, in modo adeguato e non manifestamente illogico, ai numerosi precedenti penali anche specifici di NOME COGNOME, alla inveridicità della tesi difensiva (secondo la quale gli operanti non potevano avere riconosciuto l’imputato nel comune di Santa Margherita di Savoia) ed alla distanza intercorrente tra il comune in cui egli aveva l’obbligo di soggiorno e quello in cui era stato avvistato dalle forze dell’ordine.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 settennbre 2024.