Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4131  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato le condanne, rese dal Tribunale in sede, in data 7 luglio e 17 dicembre 2020, nei confronti di NOME COGNOME, rideterminando la pena in quella di mesi dieci di reclusione, relativamente ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n 159 del 2011 commessi nelle date 25 settembre e 4 febbraio 2019.
Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo e inosservanza di norme processuali di cui agli artt. 192 e ss. cod. proc. pen. quanto all’elemento psicologico del reato – primo motivo; vizio di motivazione in relazione all’operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen, giustificato soltanto richiamando la sentenza di primo grado – secondo motivo; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc, pen., quanto alla determinazione della pena base – terzo motivo) sono inammissibili in quanto denunciano vizi che rappresentano doglianze in fatto e, comunque, riproduttive di motivi di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, non scanditi peraltro da specifica critica rispetto al argomentazioni a base della sentenza.
Rilevato, invero, in relazione al primo motivo, che il ragionamento lineare e non manifestamente illogico dei convergenti provvedimenti di merito ha giustificato la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritt all’imputato, fondando il ragionamento svolto su considerazioni ineccepibili e su una robusta prova logica (cfr. p. 7 e ss. della sentenza di secondo grado) tale da escludere che COGNOME, residente da tempo il Corinaldo, non fosse a conoscenza dei confini del vicino comune nel quale è stato trovato e che, nell’altro episodio, si sia “dimenticato” di assolvere all’obbligo di presentazione .
Considerato, inoltre, che per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, deo. 2017, Confortino, Rv. 270262, 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, COGNOME, Rv. 177860).
Rilevato, peraltro, che la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo, in un reato omissivo proprio doloso, si traduce in una dimenticanza sul precetto penale e, quindi, può essere rilevante nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., come vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza
della Corte costituzionale n. 364 del 1988; di conseguenza, in relazione ad un reato omissivo cd. puro con dolo generico, quale è quello di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, la dimenticanza in ordine all’obbligo giuridico, alla cui violazione segue l’applicazione di sanzioni penali, assume rilievo solo se integra gli estremi di un’ignoranza inevitabile nella specie nemmeno prospettata dal ricorrente che, peraltro, risulta già condannato per analoghe violazioni (cfr. Sez. 6 , n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ha affermato che la dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all’art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile).
Rilevato, altresì, quanto al secondo e terzo motivo, che questi attengono al giudizio di bilanciamento tra circostanze e all’entità della pena irrogata in ordine alla indicazione della pena base, statuizioni sul trattamento sanzionatorio giustificate adeguatamente (cfr. p. 8) con ragionamento sufficiente e ineccepibile.
Ritenuto, dunque, che l’impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente