Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARSIA il 21/07/1963
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la memoria difensiva
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le relative prescrizioni associandosi a persone pregiudicate in periodo compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017;
letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite la mancata effettuazione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancanza di abitualità della frequentazione;
letta la memoria difensiva;
rilevato che:
quanto al primo motivo, correttamente e in termini ineccepibili (solo genericamente contrastati) la Corte di appello ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, qui ribadito, in base al quale «il giudice d’appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla “reformatio in peius” della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limit a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata» (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285826);
nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato ad operare una diversa valutazione della medesima piattaforma probatoria valutata in termini diversi da quello di primo grado, con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso;
la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278942; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635);
i giudici di merito si sono attenuti a tale principio avendo avuto cura di illustrare il numero degli incontri, la loro frequenza, soffermandosi anche sulle circostanze che hanno consentito di ricostruire l’abitualità degli stessi;
ritenuto che a fronte di tali logiche e lineari motivazioni il ricorrente ha contrapposto il secondo motivo con argomenti meramente confutativi e di merito insistendo, con riguardo all’affermazione della responsabilità, sulla natura occasionale e non abituale degli incontri;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024