Violazione Sorveglianza Speciale: Dimenticare l’Obbligo di Firma è Reato?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di misure di prevenzione: la violazione sorveglianza speciale. Il caso analizzato chiarisce se la semplice dimenticanza possa essere considerata una valida giustificazione per non aver rispettato una delle prescrizioni imposte, come l’obbligo di firma presso le autorità. La risposta della Corte è netta e si fonda su un principio consolidato: per questo tipo di reato è sufficiente il dolo generico.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tra gli obblighi imposti, vi era quello di presentarsi quotidianamente presso il Commissariato di Polizia per apporre la firma a un orario prestabilito. In una circostanza, il soggetto non si era presentato, violando così la prescrizione.
Condannato in appello, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di intenzionalità nella sua condotta. A sua difesa, ha evidenziato di aver sempre rispettato l’obbligo in precedenza e che la mancata presentazione era dovuta a una mera dimenticanza, non a una volontà deliberata di trasgredire la legge. In sostanza, l’imputato chiedeva di considerare la sua condotta non colpevole per assenza dell’elemento psicologico del reato.
La Decisione della Corte e la violazione sorveglianza speciale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che le argomentazioni della difesa, basate interamente su una rivalutazione dei fatti e sulla presunta assenza di dolo, non potevano trovare accoglimento.
La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella natura del reato di violazione sorveglianza speciale, disciplinato dall’art. 75 del D.Lgs. n. 159/2011. Secondo la Corte, per integrare tale delitto è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’.
Questo significa che il reato si configura quando il soggetto:
1. È consapevole degli obblighi derivanti dalla sua condizione di sorvegliato speciale.
2. Ha la cosciente volontà di violare tali prescrizioni.
La Corte ha chiarito che non hanno alcuna rilevanza le finalità specifiche che hanno spinto il soggetto a violare l’obbligo. Allo stesso modo, l’eventuale dimenticanza non è una scusante valida. Citando un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici hanno ribadito che la dimenticanza non esclude la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non adempierlo nel momento in cui l’omissione si verifica. In altre parole, il fatto di ‘dimenticare’ non cancella la responsabilità penale, poiché l’ordinamento richiede al sorvegliato speciale una diligenza particolare nel rispettare le prescrizioni.
Conclusioni: L’Irrilevanza della Dimenticanza
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: chi è sottoposto a una misura di prevenzione come la sorveglianza speciale ha un dovere di attenzione e rispetto degli obblighi che non ammette distrazioni o dimenticanze. La legge presume che il soggetto sia pienamente cosciente delle sue responsabilità. Di conseguenza, la mancata osservanza di una prescrizione, come quella di presentarsi per la firma, integra il reato anche se non è supportata da un piano criminoso o da un fine specifico. La semplice volontà di non compiere l’azione dovuta (o di compiere quella vietata) è sufficiente per la condanna.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di violazione della sorveglianza speciale?
Significa che per essere colpevoli è sufficiente avere la consapevolezza di essere sottoposti a degli obblighi e la volontà di non rispettarli, senza che sia necessario dimostrare un motivo o uno scopo specifico dietro la violazione.
La dimenticanza può essere considerata una valida giustificazione per non aver rispettato un obbligo della sorveglianza speciale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la dimenticanza è irrilevante e non esclude la responsabilità penale, poiché non elimina la consapevolezza dell’obbligo e la volontà di non adempierlo.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo tipo di reato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione è interamente versato in fatto ed è, comunque, manifestamente infondato.
Alla sentenza impugnata che, sulla scorta delle evidenze probatorie, ha considerato integrata la violazione della prescrizione di presentarsi presso il Commissariato di PS e di apporre la firma alle ore 18.00 senza addurre alcuna valida giustificazione, il ricorrente continua ad opporre, per di più in termin generici, l’assenza di intenzionalità della condotta, desunta dalla ripetuta pregressa osservanza della prescrizione, senza neanche allegare circostanze idonee ad incidere, compromettendole, sulle facoltà mnemoniche dell’imputato. Così facendo non si confronta con l’orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglian speciale, a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, COGNOME, Rv. 177860/01) o l’eventuale dimenticanza, come già chiarito dalla sentenza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.